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Sentenza 164/1997 ECLI:IT:COST:1997:164 Generato dall'IA

Sentenza 164/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 164/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Baglio Basilio e Genco Maria Assunta, imputati del reato di

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Sentenza 164/1997 · Corte costituzionale: carico di Baglio Basilio e Genco Maria Assunta, imputati del reato di

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di un documento falso natura dell'infrazione guida senza autorizzazione partecipazione al reato altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
La disposizione lederebbe, altresì, l'art. 27 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo

comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30

gennaio 1996 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di Palermo nei

procedimenti penali a carico di Baglio Basilio e di Genco Assunta

Maria, iscritte ai nn. 387 e 442 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 21,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

1. - Nel corso di due procedimenti penali, rispettivamente a

carico di Baglio Basilio e Genco Maria Assunta, imputati del reato di

cui all'art. 464 del codice penale, avendo fatto uso di una marca per

patente (valore di bollo) contraffatta senza essere concorsi entrambi

nella contraffazione, il pretore di Palermo ha sollevato, in

relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del secondo

comma del predetto articolo.

2. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo

premette che il procedimento penale a carico del Baglio scaturiva dal

controllo sulla patente di guida inoltrata al prefetto per il rinnovo

(recte: conferma di validità), e in quella occasione veniva

accertata come falsa la marca apposta su di essa nel 1992, poiché

presentava una dentellatura più larga e una colorazione più accesa

rispetto a quella autentica.

Nel corso del dibattimento, l'imputato - continua l'ordinanza -

affermava di aver acquistato la marca da un tabaccaio, come sempre,

non accorgendosi della contraffazione sì che il difensore chiedeva

l'assoluzione del proprio assistito per mancanza del dolo. Ad avviso

del rimettente, il Baglio era di sicuro in buona fede al momento

della ricezione del valore di bollo, onde l'applicabilità nei suoi

confronti della figura di reato di cui all'art 464, secondo comma,

del codice penale. Egli avrebbe infatti utilizzato la marca secondo

la sua naturale destinazione, per cui non sarebbe applicabile nei

suoi confronti la diversa, e più grave, ipotesi delittuosa di cui

all'art. 459 dello stesso codice.

Nel procedimento a carico della Genco il difensore - sottolinea il

giudice a quo - aveva eccepito l'inutilità della prova circa la

buona fede per l'assolutezza della disposizione incriminatrice,

quanto alla presunzione del dolo nel comportamento.

3. - La dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della

falsità del valore utilizzato, sostiene il pretore, costituirebbe

un'autentica probatio diabolica, avendo a oggetto il mutamento di uno

stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo "foro

interno", senza in alcun modo palesarsi all'esterno. Né la

consuetudine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto

nel quale vengono annualmente specificati i requisiti della marca da

bollo, potrebbe ragionevolmente radicare una presunzione di

riconoscibilità della contraffazione. Il dolo deve, perciò, essere

effettivamente provato: in difetto, ricorrendo alle cosiddette

massime di esperienza, lo si darebbe per dimostrato in quanto

implicito nella realizzazione del fatto materiale (dolus in re ipsa).

La più recente dottrina - prosegue l'ordinanza - ha censurato, per

violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale,

tutte le disposizioni che non richiedono un coefficiente psicologico

minimo, empiricamente non dimostrabile. La Costituzione esige infatti

la necessità della prova non soltanto in riferimento alla condotta,

ma anche in ordine all'elemento soggettivo del reato (sentenza n. 96

del 1981 di questa Corte). Sì che la fattispecie delineata dal

legislatore nel secondo comma dell'art. 464 non costituirebbe, al

pari del plagio, ipotesi suscettibile di verifica processuale, per

l'impossibilità di accertare il mutamento psicologico dell'imputato.

Di qui, la violazione dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione.

La disposizione lederebbe, altresì, l'art. 27 della Costituzione

(sentenze nn. 1085 e 364 del 1988), poiché nel caso di specie si

configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, se non

addirittura "per fatto altrui", essendo sufficiente la realizzazione

del comportamento materiale vietato, qual è l'uso della marca

contraffatta, a fondare la colpevolezza dell'autore. Ciò che non

sempre accade nella "contigua" ipotesi di spendita di banconote false

ricevute in buona fede (artt. 457 e 458 del codice penale), dove il

soggetto ha, di solito, la possibilità di accorgersi, prima delle

forze dell'ordine, della falsità del denaro inconsapevolmente

ricevuto.

Vi sarebbe dunque una surrettizia responsabilità "per fatto

altrui", contrastante con la citata norma costituzionale che limita

la discrezionalità del legislatore nella individuazione dei fatti

penalmente sanzionabili; dal che discenderebbe sia il divieto di far

ricadere sul soggetto colpe a lui non ascrivibili sia l'obbligo di

stabilire incriminazioni soltanto per "fatto proprio" (v. ancora la

citata sentenza n. 364 del 1988).

1. - Viene all'esame di questa Corte l'art. 464, secondo comma,

del codice penale, che punisce il comportamento di colui il quale,

avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto, o

alterato, ne abbia fatto uso, apponendo nella specie la marca

contraffatta sulla patente di guida. Il giudice a quo ipotizza il

contrasto di detta disposizione con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, che introduce il principio di determinatezza della

fattispecie penale, e con l'art. 27 della Costituzione, che fa

divieto di far ricadere sul soggetto colpe a lui non ascrivibili e

pone l'obbligo al legislatore di stabilire incriminazioni soltanto

per "fatto proprio".

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo parte dal presupposto, erroneo, che la figura di

reato descritta dall'art. 464, secondo comma, del codice penale,

costituisca uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce

come fattispecie con dolus in re ipsa. Ciò perché la dimostrazione

della sopravvenuta consapevolezza della falsità del valore

utilizzato rappresenterebbe un'autentica probatio diabolica, avendo a

oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si

esaurirebbe nel suo "foro interno" senza palesarsi in alcun modo

all'esterno.

Va considerato, invece, che anche la figura di reato in esame, alla

stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle

fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il

mutamento psichico dell'agente attraverso l'individuazione di segni

esteriori. In difetto di tale accertamento, non può che seguire

l'assoluzione dell'imputato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice

penale, sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27,

primo comma, della Costituzione, dal pretore di Palermo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giungo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola