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Sentenza 14/1997 ECLI:IT:COST:1997:14 Generato dall'IA

Sentenza 14/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 14/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 38, come sostituito

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Sentenza 14/1997 · Corte costituzionale: 38, come sostituito

Parole chiave

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democrazia diretta referendum chiesto dall'autorità testo sottoposto a votazione diritto di petizione contenzioso elettorale ricorso sui diritti politici

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
attuazione dell'art. 97 della Costituzione, il quale individua nel
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 38, come sostituito

dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e 39 del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), iscritto al n. 82 del registro referendum;

Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996 con la quale

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei

Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle

d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali

della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia,

sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 38 e

l'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".

2. - Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale

per il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta,

provvedendo ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che

l'originario art. 38 del decreto legislativo citato è stato

sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Pertanto, nella riformulazione operata dall'Ufficio centrale per il

referendum, la richiesta è del seguente tenore: "Volete voi che

siano abrogati l'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23

dicembre 1993, n. 546, e l'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per l'8

gennaio 1997, disponendone la comunicazione ai delegati dei Consigli

regionali promotori della richiesta referendaria ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della

legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. - Nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio i

delegati dei Consigli regionali delle Regioni promotrici della

richiesta referendaria hanno depositato una memoria nella quale,

rammentato il ruolo di enti esponenziali delle rispettive

collettività che spetta alle Regioni, si indica lo scopo del quesito

referendario nella finalità di evitare le lungaggini derivanti dai

"maxiconcorsi" accentrati presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, evidenziando in particolare che le disposizioni, di cui si

chiede l'abrogazione, non costituiscono una forma obbligata di

attuazione dell'art. 97 della Costituzione, il quale individua nel

concorso solo la forma di accesso all'impiego nelle pubbliche

amministrazioni, senza, peraltro, stabilire le modalità attraverso

le quali i concorsi debbono svolgersi.

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunziarsi, riguarda gli

artt. 38 e 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421).

La prima disposizione, come sostituita dall'art. 18 del d.lgs. 23

dicembre 1993, n. 546, sancisce, al comma 1, il principio del

concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, disponendo che queste

ultime - ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende

ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro

consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti

di ricerca e di sperimentazione - reclutano il personale ricorrendo

alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dai successivi due commi della medesima disposizione è prevista,

rispettivamente, la facoltà di stabilire, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, ulteriori eccezioni al disposto del comma

1 e, per converso, la facoltà, per le amministrazioni non ricomprese

nell'ambito di applicazione del medesimo comma 1, di ricorrere al

sistema del concorso unico, previe intese anche ai fini della

ripartizione degli oneri.

L'art. 39, a sua volta, nel disciplinare le modalità per lo

svolgimento dei concorsi stessi e per l'assegnazione del personale,

accentra le operazioni presso la medesima Presidenza del Consiglio,

riservando a questa, sulla base delle comunicazioni delle

amministrazioni, la fissazione del contingente dei posti da coprire,

il bando di concorso e l'avvio delle relative procedure.

2. - Ciò premesso, nessun dubbio sussiste circa l'ammissibilità

del quesito in rapporto alle ipotesi ostative espressamente enunciate

dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, posto che le

disposizioni sulle quali si sollecita il responso popolare non sono

strutturalmente o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi

tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Il quesito referendario risponde, inoltre, al requisito della

chiarezza. Dalla formulazione dello stesso si evince che esso verte

sul mantenimento o meno delle attuali procedure concorsuali

accentrate, restando, invece, non inciso il principio del concorso

nelle pubbliche amministrazioni, in adempimento di quanto disposto

dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Principio che, in caso

di eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum,

potrà continuare a trovare attuazione nelle diverse modalità non

toccate dal quesito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs.

23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993,

n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre

1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola