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Ordinanza 132/1997 ECLI:IT:COST:1997:132 Generato dall'IA

Ordinanza 132/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 132/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile, n. 749 del 26 aprile-1 giugno 1996, con la quale l'ex deputato

Regesto Legislator

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Ordinanza 132/1997 · Corte costituzionale: civile, n. 749 del 26 aprile-1 giugno 1996, con la quale l'ex deputato

Parole chiave

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indagine su reati finanziari indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati istruzione penale per appropriazione indebita doveri del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti

del tribunale civile di Foggia, sorto a seguito della sentenza n.

749/1996 del 3 maggio-1 giugno 1996 con la quale lo stesso tribunale,

seconda sezione civile, si è pronunciato in ordine alla domanda di

risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dal dott. Luigi

Picardi contro l'on. Francesco Cafarelli, con ricorso depositato il 2

aprile 1997 ed iscritto al n. 71 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 aprile 1997, la Camera

dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

tribunale di Foggia in relazione alla sentenza della II sezione

civile, n. 749 del 26 aprile-1 giugno 1996, con la quale l'ex deputato

Francesco Cafarelli veniva condannato al risarcimento del danno non

patrimoniale, nella misura di lire dieci milioni, a favore del

magistrato dott. Luigi Picardi, per le dichiarazioni, ritenute

diffamatorie, contenute in un esposto inviato dal convenuto -

all'epoca membro della stessa Camera e componente della commissione

antimafia - al Consiglio superiore della magistratura, e poi

confermate davanti all'ispettore ministeriale inviato a Foggia a

seguito dell'apertura dell'inchiesta sollecitata dal Consiglio;

che la ricorrente lamenta la lesione della sfera di attribuzioni

costituzionali della stessa Camera, risultante dagli artt. 68 e 64

della Costituzione, alla stregua dei quali spetterebbe in esclusiva

alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare la

perseguibilità, anche in sede civile, di fatti commessi da un

proprio membro, definendo sia la natura del comportamento -

espressione di opinioni e voti - sia la sussistenza o meno della

connessione tra il comportamento, divenuto oggetto del giudizio

civile, e l'esercizio della funzione parlamentare;

che la Camera deduce che, nella fattispecie, il tribunale di

Foggia ha disatteso la valutazione di insindacabilità degli atti del

parlamentare compiuta dalla stessa Camera dei deputati in sede di

pronuncia sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico

dell'onorevole Cafarelli per il reato di diffamazione ai danni di

altro magistrato;

che comunque, ad avviso della ricorrente, l'esposto inviato al

Consiglio superiore della magistratura non potrebbe essere fonte di

responsabilità, trattandosi di atto doveroso, con il quale il

parlamentare, nella qualità di segretario della commissione

parlamentare antimafia, ha informato detto Consiglio dei risultati

dell'attività della commissione circa il comportamento del

magistrato;

che si chiede pertanto a questa Corte di dichiarare che spetta

esclusivamente ad essa Camera, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82

della Costituzione, valutare il comportamento dei parlamentari per le

opinioni ed i voti espressi nell'esplicazione del mandato, anche nei

confronti del giudice civile; di dichiarare che l'autorità

giudiziaria "è carente di giurisdizione in ordine alla

proponibilità dell'azione civile per il risarcimento dei danni senza

la previa deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare

in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno

nell'ipotesi di cui all'art. 68" della Costituzione; e, in

conseguenza, di annullare la sentenza del tribunale di Foggia perché

viziata da difetto assoluto di potere, rientrando il fatto nella

detta previsione costituzionale;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è

chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia

ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza;

che la Camera dei deputati è legittimata a sollevare il presente

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che al tribunale di Foggia va riconosciuta la legittimazione

passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di

risarcimento del danno avanzata in sede civile;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la

ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in

base alla Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla

Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Foggia con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente

ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Tribunale di Foggia entro il termine di

dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola