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Ordinanza 12/1997 ECLI:IT:COST:1997:12 Generato dall'IA

Ordinanza 12/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 12/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 12/1997 · Corte costituzionale: coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995

dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra

Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e

del Lazio 5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze

1996 e che si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del

Lazio S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza

di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di;

incostituzionalità della disposizione censurata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già

giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le

situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo

fondamentale comune" che ne rende non irragionevole l'equiparazione

agli effetti suddetti;

che successivamente la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del 1995;

che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi né

prospetta diversi profili di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina. del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.

Il cancelliere: Malvica