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Ordinanza 108/1997 ECLI:IT:COST:1997:108 Generato dall'IA

Ordinanza 108/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 108/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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parte in cui detta norma non prevede "la incompatibilità del pretore

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen; Ordinanza 108/1997 · Corte costituzionale: parte in cui detta norma non prevede "la incompatibilità del pretore

Parole chiave

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mancata prova di parzialità requisiti di proporzionalità dubbi sull'imparzialità norme di compatibilità allegazioni di persecuzione contraddittorie pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
dell'art. 34 cod. proc. pen., né in quello risultante a seguito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996

dal pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Basso

Giovanni, iscritta al n. 1317 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Vicenza, in accoglimento di una

eccezione del difensore dell'imputato, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella

parte in cui detta norma non prevede "la incompatibilità del pretore

del dibattimento, che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per

mera inadeguatezza retributiva" della pena suggerita dalle parti;

che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione il pretore

precisa di essersi limitato a respingere la richiesta di applicazione

della pena senza prendere conoscenza degli atti del fascicolo del

pubblico ministero e senza pronunciarsi in ordine al merito della

causa e al buon fondamento del titolo del reato contestato;

che tale situazione, ad avviso del pretore rimettente, non è

contemplata come ipotesi di incompatibilità né nel testo originario

dell'art. 34 cod. proc. pen., né in quello risultante a seguito

delle sentenze della Corte costituzionale nn. 186 e 399 del 1992, che

si riferiscono a casi in cui il pretore del dibattimento aveva

conosciuto gli atti del pubblico ministero e si era pronunciato in

ordine al titolo del reato, ovvero in ordine alla sussistenza delle

circostanze prospettate dalle parti;

che il pretore rimettente osserva che la questione dovrebbe

essere ritenuta infondata, ma ciò comporterebbe una valutazione non

spettante al giudice a quo, dovendo semplicemente questo giudicante

prendere atto della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza

già verificata e la non manifesta infondatezza, in ordine alla quale

ben può deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico

ministero";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è caratterizzata dalla

mancanza assoluta di motivazione circa la non manifesta infondatezza

della questione, tanto che i relativi parametri costituzionali

vengono indicati solo nel dispositivo;

che, in definitiva, da un lato il pretore rimettente non esprime

il proprio "personale convincimento" in ordine alla non manifesta

infondatezza della questione sollevata (v. ordinanza n. 240 del

1991), dall'altro pare propendere per la sua infondatezza, così

determinando tra il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di

rimessione "un'incongruenza che rende perplessa la valutazione del

fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso

distorto dell'incidente di costituzionalità" (v. ordinanza n. 425

del 1992) e, più in generale, una complessiva incertezza e

contraddittorietà sui contenuti stessi dell'ordinanza di rimessione;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola