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Ordinanza 107/1997 ECLI:IT:COST:1997:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria

Regesto Legislator

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art. 97 Cost; Ordinanza 107/1997 · Corte costituzionale: interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria

Parole chiave

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ritardo ingiustificato procedimento in corso riattivazione del procedimento violazione dei diritti procedurali abbandono del procedimento estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 97 Cost
riferimento all'art. 97 Cost., ha rilevato che la medesima si
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo

comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4,

comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 recante

interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria

della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)

e dell'art 309 del codice di procedura civile, promossi con n. 21

ordinanze emesse il 28 giugno, il 10 luglio (n. 2 ordinanze), il 28

giugno (n. 2 ordinanze), il 18 maggio, il 22 maggio, il 10 luglio, il

17 giugno, il 5 giugno, il 9 luglio, il 7 ottobre, il 18 maggio (n.

2 ordinanze), il 22 ottobre, il 7 ottobre (n. 2 ordinanze), il 22

ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 9 dicembre 1996 (n. 2 ordinanze) dal

pretore di Monza, rispettivamente iscritte ai nn. 1261, 1262, 1263,

1264, 1265, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1346, 1347, 1348 del

registro ordinanze 1996 ed ai nn. 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il pretore di Monza, con ventuno ordinanze di

contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti

procedimenti civili, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo

comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, del

codice di procedura civile, come modificato dalla legge 20 dicembre

1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile nel

testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181;

che il giudice a quo, dopo aver brevemente ricostruito l'iter che

ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre

1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la

norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della

legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di

conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione

della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la

cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una

successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere

deve dare comunicazione alle parti costituite;

che nelle ordinanze di rimessione il pretore, oltre a dubitare

della legittimità costituzionale della norma impugnata in

riferimento all'art. 97 Cost., ha rilevato che la medesima si

porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3, secondo comma, e 24,

primo comma, della Costituzione, perché il dilazionamento dei tempi

del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori,

determinerebbe una lesione dell'effettività della tutela

giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse

finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la

funzionalità del servizio giustizia;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico

contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che questa Corte, con ordinanza n. 7 del 1997, ha già dichiarato

la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimità

costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo

pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;

che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di

rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi

anzi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze,

già oggetto dell'indicata decisione di questa Corte;

che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, zdichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma,

del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma

1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del

codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3,

secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore

di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola