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Ordinanza 68/1996 ECLI:IT:COST:1996:68 Generato dall'IA

Ordinanza 68/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 68/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 68/1996 · Corte costituzionale: dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.

Parole chiave

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infrazione amministrativa altri reati reati contro la pubblica autorità infrazione privilegiata contravvenzioni reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
che, con riferimento all'art. 77 della Costituzione, il pretore
art. 3 della Costituzione
il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e

6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) e

dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.

9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature

e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1994 dal

pretore di Brindisi; il 20 marzo 1995 dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto; il 2 marzo 1995, il 23 febbraio

1995, il 30 gennaio 1995, il 3 marzo 1995, il 9 febbraio 1995 (n. 2

ordinanze), il 16 febbraio 1995 e il 9 febbraio 1995 dal pretore di

Ferrara; il 24 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata

di Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 e il 10 febbraio 1995 (n. 2

ordinanze) dal pretore di Ferrara; il 2 dicembre 1994 dal pretore di

Brindisi; il 20 marzo 1995 e il 20 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze) dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 16

febbraio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento;

iscritte rispettivamente ai nn. 585, 617, 635, 644, 645, 646, 647,

648, 673, 674, 694, 726, 727, 734, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 838

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, prima serie speciale, nn. 41, 42, 43, 44, 46, 47 e

50, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2

dicembre 1994 (r.o. nn. 585 e 747 del 1995), nel corso di altrettanti

procedimenti penali promossi nei confronti di persone imputate per

aver effettuato scarichi non autorizzati o eccedenti i limiti di

accettabilità, il pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 10, 11, 32 e 77 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n.

629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), denunciando l'art. 3, comma 1 (che modifica il regime

delle sanzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 21 della legge 10

maggio 1976, n. 319 per gli scarichi eccedenti i limiti di

accettabilità), e l'art. 6, comma 2 (che prevede sanzioni

amministrative pecuniarie per chi effettua senza autorizzazione

scarichi civili e di pubbliche fognature nelle acque, sul suolo o nel

sottosuolo);

che, con riferimento all'art. 77 della Costituzione, il pretore

di Brindisi ritiene che il decreto-legge, reiterato con il medesimo

contenuto, manchi del requisito della necessità ed urgenza,

presupposto necessario per l'adozione da parte del Governo di atti

aventi forza di legge;

che le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto anche con

il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per

l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dalla

depenalizzazione delle contravvenzioni concernenti gli scarichi non

autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità provenienti da

insediamenti civili, mentre costituiscono reato gli scarichi

egualmente non autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità

provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre sarebbe irrazionale

la previsione di sanzioni più lievi per condotte che causano un

maggiore danno all'ambiente, rispetto alle sanzioni stabilite per

ipotesi di minore gravità;

che, secondo il pretore rimettente, sarebbero violati il diritto

alla salute (art. 32, della Costituzione), configurato come diritto

all'ambiente salubre, e gli artt. 10 e 11 della Costituzione, perché

la disciplina adottata contrasterebbe con i vincoli posti dalla

normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE del

21 maggio 1991;

che anche nei confronti del successivo decreto-legge 16 gennaio

1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), che ha disciplinato la medesima materia, sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale, che lo

coinvolgono nella sua interezza o si riferiscono al solo art. 3. Le

questioni sono state sollevate nel corso di altrettanti procedimenti

penali, indicando diversi parametri costituzionali, con ordinanze

emesse dai pretori di Ferrara, il 30 gennaio (r.o. 645 del 1995), il

9 febbraio (r.o. nn. 647, 648 e 674 del 1995), il 10 febbraio (r.o.

nn. 727 e 734 del 1995), il 16 febbraio (r.o. n. 673 del 1995), il 23

febbraio (r.o. n. 644 del 1995), il 2 marzo (r.o. n. 635 del 1995) ed

il 3 marzo 1995 (r.o. nn. 646 e 726 del 1995); dal pretore di

Ferrara, sezione distaccata di Cento, con ordinanza emessa il 16

febbraio 1995 (r.o. n. 838 del 1995); dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanze emesse il 20

gennaio (r.o. nn. 749, 750, 751 e 752 del 1995), il 24 febbraio

(r.o. n. 694 del 1995) ed il 20 marzo 1995 (r.o. nn. 617 e 748 del

1995);

che tutte le ordinanze considerano l'art. 3, il quale modifica la

disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma

dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i

limiti di accettabilità, o l'intero decreto-legge n. 9 del 1995 in

contrasto con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, mancando i

presupposti di necessità ed urgenza che legittimano l'adozione da

parte del Governo di atti con forza di legge. Inoltre la successione

di decreti-legge non convertiti, con un contenuto in parte

differente, determinerebbe un trattamento diverso di fattispecie

identiche, con violazione dei principi di riserva di legge e di

certezza del diritto in materia penale, perché le stesse condotte

sarebbero valutate diversamente a seconda che il giudizio sia

adottato sotto la vigenza di uno o dell'altro decreto-legge;

che, in particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995

determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un

trattamento differente di fattispecie identiche, se giudicate sotto

la vigenza di diversi decreti-legge, ed una irrazionale disparità

nel regime delle sanzioni, essendo punite con minore severità

condotte che causano un maggiore danno all'ambiente rispetto a

violazioni meno gravi. Viene inoltre prospettata la violazione del

diritto alla salute (art. 32, della Costituzione), configurato come

diritto all'ambiente salubre; dell'art. 9, secondo comma, della

Costituzione, per la mancata tutela del paesaggio, inteso come

ambiente naturale; dell'art. 10, della Costituzione o degli artt. 10

e 11 della Costituzione, perché la disciplina adottata sarebbe in

contrasto con i vincoli posti dalla normativa comunitaria, in

particolare con la direttiva 91/271/CEE; dell'art. 41, della

Costituzionale, giacché si determinerebbe una situazione di

svantaggio per le imprese servite da scarichi che non recapitano in

pubbliche fognature, le quali hanno dovuto effettuare investimenti

per adeguare i propri impianti alle norme di tutela ambientale, a

differenza delle imprese i cui scarichi recapitano in pubbliche

fognature;

che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 585 e 747

del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 629

del 1994), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità delle questioni, non essendo stato il

decreto-legge convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione;

Considerato che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune

denunciano disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629,

altre il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (nella sua interezza o

limitatamente all'art. 3);

che essendo prospettate questioni identiche o connesse,

concernenti la disciplina della stessa materia, i giudizi possono

essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i due decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità

costituzionale sono decaduti, non essendo stati convertiti in legge

entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione

(come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,

serie generale, nn. 12 e 65, del 16 gennaio 1995 e del 18 marzo

1995);

che la materia è stata successivamente disciplinata dal

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172. Nella sua

configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per

più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse

ordinanze di rinvio. Tra l'altro è venuto meno il comma 2 dell'art.

3 del decreto-legge n. 9 del 1995; non è più prevista

l'autorizzazione in sanatoria, già contenuta nell'art. 7 del

decreto-legge n. 9 del 1995; è esclusa l'applicazione di sanzioni ai

pubblici amministratori che alla data di accertamento della

violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati

alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del

decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);

che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti

vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in

base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti nei giudizi principali (ordinanza n. 535 del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola