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Ordinanza 404/1996 ECLI:IT:COST:1996:404 Generato dall'IA

Ordinanza 404/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 404/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

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Ordinanza 404/1996 · Corte costituzionale: novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

Parole chiave

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canone del diritto di superficie indennità d'espropriazione indennità di residenza prezzo del terreno diritto fondiario aumento delle possibilità di sfruttamento del suolo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,

della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie

di competenza provinciale), promosso con ordinanza emessa il 21

novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Vieider Alois e comune di Cornedo iscritta al n. 77 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 21 novembre 1995 - emessa in un

giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo di

un suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell'art. 8, comma

1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 -

l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto

con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto del

Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio

1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;

che secondo il giudice a quo il criterio indennitario, per

l'espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione

provinciale denunciata facendo riferimento al giusto prezzo che

avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di

compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben più

restrittiva disciplina statuale, basata sul criterio della semisomma

del valore venale e di quello dominicale ex art. 24 del d.P.R. n. 917

del 1986, con ulteriore riduzione del 40%, introdotto, dal citato

art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992; disciplina questa che

costituisce normativa di grande riforma economico-sociale e che

quindi è di obbligatoria osservanza anche per le regioni e le

provincie autonome titolari in materia di competenza legislativa

primaria;

Considerato che analoga questione è stata già decisa da questa

Corte con sentenza n. 80 del 1996, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui

determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a

quello stabilito dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.333,

inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile atteso

che la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla

Corte rimettente, è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della

provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa

di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4

e 8 del d.P.R. 31 agosto 1982, n.670 (Approvazione del testo unico

delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il Redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola