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Ordinanza 394/1996 ECLI:IT:COST:1996:394 Generato dall'IA

Ordinanza 394/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 394/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 394/1996 · Corte costituzionale: 497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero trasmissione per incompetenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza declinatoria di competenza opposizione al precetto esecutivo esecuzione all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
24, commi primo e secondo) e al giudice naturale (art. 25,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 637, primo comma e 38, secondo comma, del codice di

procedura civile (anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30

del codice di procedura civile) promosso con ordinanza emessa il 7

febbraio 1996 dal giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da

Deutsche Bank S.p.a. contro Rosati Massimo ed altra iscritta al n.

497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1996, il giudice di pace

di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma

(anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30) del codice di

procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle

procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza

territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a

lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione

della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di

opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in

contrasto con i precetti costituzionali relativi al diritto di difesa

(art. 24, commi primo e secondo) e al giudice naturale (art. 25,

primo comma) anche in relazione ai principi cardine di eguaglianza

sostanziale (art. 3, secondo comma) e di solidarietà (art. 2),

avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi)

abusi e "indebite pressioni" dei creditori istanti che, in

controversie di modesta entità economica, avrebbero la possibilità

di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in

luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a

proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa; o

conseguendo il risultato, comunque, di "aggravare" la posizione del

debitore "costringendolo ad anticipare le gravose spese di una difesa

fuori circondario";

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questione sostanzialmente identica - ancorché

avente ad oggetto i soli art. 637 e 38 del codice di procedura

civile, e riferita all'unico parametro dell'art. 25 della

Costituzione - è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata

manifestamente infondata con ordinanze n. 218 del 25 giugno e n. 320

del 26 luglio 1996, per la ragione, tra l'altro, che gli

inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta

l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla

legittimità della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio

all'interno della stessa disciplina processuale;

che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente

che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e

38, secondo comma, anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30

del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di

Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,

primo e secondo comma, 25, primo comma, 3, secondo comma, e 2 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola