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Ordinanza 392/1996 ECLI:IT:COST:1996:392 Generato dall'IA

Ordinanza 392/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 392/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Ordinanza 392/1996 · Corte costituzionale: Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il

Parole chiave

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parzialità del giudice attenuazione libera della pena audizione personale diritto a un difensore tutela del processo decisionale indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
(art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art.
art. 310 cod. proc. pen
pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.)
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 1 marzo 1996 dal Tribunale militare di La Spezia, il 6 febbraio

1996 dal Tribunale di Salerno, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di

Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il

18 aprile 1996 dalla Corte d'assise di Cosenza ed il 23 aprile 1996

dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 515, 537,

569, 578, 592, 637 e 686 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale nn. 24, 25, 26, 28 e 29, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del

1 marzo 1996 (r.o. 515 del 1996); il Tribunale di Salerno, con

ordinanza del 6 febbraio 1996 (r.o. 537 del 1996); il Tribunale di

Modena, con ordinanza del 2 ottobre 1995, pervenuta a questa Corte il

20 maggio 1996 (r.o. 569 del 1996); il Tribunale di Foggia, con

ordinanze del 25 gennaio, del 13 marzo e del 23 aprile 1996 (r.o.

592, 578 e 686 del 1996, rispettivamente), e la Corte d'assise di

Cosenza, con ordinanza del 18 aprile 1996 (r.o. 637 del 1996), hanno

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che

non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia

in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame

(art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.)

avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in

riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente

individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 27 della

Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di rimessione, del

verificarsi, in tali ipotesi, diuna duplice valutazione di merito da

parte del medesimo giudice, tale da vulnerarne l'imparzialità,

nonché ulteriormente dell'analogia tra le medesime ipotesi e quella

oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilità alla

funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che

abbia applicato una misura cautelare personale;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale è

già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo

indicato;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice

che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 del codice

di procedura penale), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone

una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o

dell'imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell'appello

avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310

dello stesso codice), si sia pronunciato su aspetti non

esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285

del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Cosenza,

dai Tribunali di Salerno, Modena e Foggia e dal Tribunale militare di

La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola