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Ordinanza 388/1996 ECLI:IT:COST:1996:388 Generato dall'IA

Ordinanza 388/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 388/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella parte

Regesto Legislator

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art. 183 cod. proc. civ, art. 180 cod. proc. civ, art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art 619 cod. proc. civ; Ordinanza 388/1996 · Corte costituzionale: disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella parte

Parole chiave

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assenza di caso di rigore procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione di terzo uguaglianza nell'illegalità documenti soggetti a un trattamento particolare ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 183 cod. proc. civ
nonché di subire le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ;
art. 180 cod. proc. civ
creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod.
art. 24 della Costituzione
la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude
art. 3 della Costituzione
che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in
art 619 cod. proc. civ
quanto, ai sensi dell'art 619 cod. proc. civ., il giudice investito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal pretore di Forlì nel

procedimento civile vertente tra Tassinari Pier Luigi e la s.p.a.

Credito Romagnolo ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare

promosso da Pier Luigi Tassinari contro la S.p.a. Credito romagnolo,

il pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 20 luglio 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella parte

in cui, nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo

all'esecuzione mobiliare, richiama genericamente l'art. 183 cod.

proc. civ. (udienza di prima trattazione), senza tener presente che

tale norma è stata modificata con d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432,

convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nel senso della

creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod. proc.

civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni;

che la norma impugnata impone al resistente di costituirsi nelle

forme e con i modi previsti dagli artt. 166 e 167 del codice di rito,

nonché di subire le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ;

che, a parere del giudice a quo, il resistente nel giudizio

conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare non

godrebbe, in contrasto con il principio di cui all'art. 24 della

Costituzione, di un adeguato termine per preparare la propria difesa,

poiché, diversamente da quanto stabilito nei giudizi introdotti con

citazione, il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza innanzi

a sé, non sarebbe vincolato al rispetto di termini minimi per la

vocatio in ius;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in

quanto, ai sensi dell'art 619 cod. proc. civ., il giudice investito

dell'esame dell'opposizione di terzo deve, se competente, procedere

all'istruzione, ovvero, se incompetente, dare alle parti un termine

per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente;

disciplina che, secondo il rimettente, creerebbe una disparità di

trattamento tra la parte resistente davanti ad un giudice competente

e quella convenuta innanzi ad un giudice incompetente, posto che in

quest'ultimo caso la parte fruirebbe di un più ampio termine per

preparare le proprie difese;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che il giudice rimettente si duole del fatto che, nei

giudizi introdotti con ricorso, il resistente potrebbe usufruire di

un termine per costituirsi meno ampio di quello previsto per il

convenuto nell'ambito dei giudizi introdotti con citazione; ed

inoltre che, nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un

giudice incompetente godrebbe di un termine più ampio per

costituirsi, essendo a lui assegnato un nuovo termine per la

riassunzione della causa innanzi al giudice competente;

che il giudice a quo lamenta in ultima analisi un'ingiustificata

lesione del diritto di difesa del convenuto nell'ambito del giudizio

di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della previsione di

termini, ritenuti incongrui, per la preparazione delle proprie

difese, con relative preclusioni e decadenze;

che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui

la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude

che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle

speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne

siano pregiudicati lo scopo e le funzioni (v., ex plurimis, sentenze

nn. 220 del 1994 e 119 del 1995) ;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n.

10 del 1978), quando la legge conferisce al giudice il potere di

fissare un termine senza indicarne la misura, questi è comunque

tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti;

che la recente normativa di riforma del processo civile ha anche

modificato il regime delle preclusioni nella fase iniziale del

giudizio passando ad un sistema meno rigoroso e distinguendo tra

udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione,

sicché la doglianza del giudice rimettente si risolve nel denunziare

il difetto dell'opportuno coordinamento tra la norma di attuazione

impugnata in questa sede e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ;

che tale difetto di coordinamento, secondo quanto detto, può

essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di

un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini,

analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove ciò non

sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza

di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti

previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola