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Ordinanza 36/1996 ECLI:IT:COST:1996:36 Generato dall'IA

Ordinanza 36/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 36/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 36/1996 · Corte costituzionale: 9, comma 2, del

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità soppressione delle rendite di invalidità retroattività della rendita d'invalidità determinazione del grado d'invalidità nuova domanda di rendita d'invalidità calcolo della pensione di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
contrasta: a) con l'art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell'art.
art. 3 Cost
c) con l'art. 3 Cost., in quanto subordina irragionevolmente il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del

decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione

delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei

benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime

categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,

n. 291), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dal Pretore

di Chieti, nel procedimento civile vertente tra Semplicino Anna Maria

e Ministero dell'interno, iscritta al n. 641 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile instaurato da Anna

Maria Semplicino contro il Ministero dell'interno per ottenere

l'assegno di invalidità civile, il pretore di Chieti, con ordinanza

del 12 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38,

primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n.

509, "nella parte in cui subordina il diritto alla prestazione

assistenziale ivi prevista al momento di effettuazione della visita

sanitaria, e non a quello della domanda";

che, nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la

domanda di assegno in data 31 marzo 1990, è stato riconosciuto

dalla competente Commissione medica, con provvedimento del 14 ottobre

1992 trasmesso

in data 15 aprile 1993, un grado di invalidità del 67 per cento con

decorrenza dalla data della domanda amministrativa;

che, pur non essendo in discussione la sussistenza del requisito

reddituale, il Ministero dell'interno ha negato la liquidazione

dell'assegno sul riflesso, fondato sulla norma denunziata, che

l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13, primo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - in relazione al quale era

stata presentata la domanda - è intervenuto posteriormente alla data

di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto ministeriale di cui

all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione in esame

contrasta: a) con l'art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell'art. 2

della legge di delegazione legislativa 26 luglio 1988, n. 291, il

Governo non era legittimato a stabilire regole di diritto

transitorio, ma soltanto ad emanare norme di revisione delle

categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti; b) con

l'art. 38, primo comma, Cost., in quanto lede diritti soggettivi

acquisiti, rispetto ai quali l'attività amministrativa di

accertamento dei requisiti sanitari ha valore meramente dichiarativo;

c) con l'art. 3 Cost., in quanto subordina irragionevolmente il

diritto alla prestazione assistenziale a un fatto casuale,

indipendente dalla volontà dei beneficiari.

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte e dichiarata costituzionalmente

illegittima, con sentenza n. 209 del 1995, nella parte in cui non

prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali

il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca

della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma 1,

sia intervenuto, da parte della competente Commissione medica,

posteriormente a tale data.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23

novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle

minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti

dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi

dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291) - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza

n. 209 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, primo

comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola