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Ordinanza 349/1996 ECLI:IT:COST:1996:349 Generato dall'IA

Ordinanza 349/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 349/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 349/1996 · Corte costituzionale: 297,

Parole chiave

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carcerazione giudiziaria regime penitenziario carcerazione preventiva eccessiva carcerazione cautelativa detenuto semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo

comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12

della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il

24 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Maiorano

Antonio, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297,

terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito ad

opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al

codice di procedura penale in tema di semplificazione dei

procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella

parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze

restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine

massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di

connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota

contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di

successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del

primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui viene

esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di

decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove

contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto

provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più

remota contestazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996,

successiva alla ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata

l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa "certo

ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la

scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano

elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da

consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento

cautelare", secondo una prospettiva volta ad "impedire che, nel corso

delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi

ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure

a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa

diluizione nel tempo delle singole ordinanze";

che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 221 del

1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola