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Ordinanza 348/1996 ECLI:IT:COST:1996:348 Generato dall'IA

Ordinanza 348/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 348/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro,

Regesto Legislator

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art. 263-ter cod.proc.pen; Ordinanza 348/1996 · Corte costituzionale: Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro,

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di revisione revoca della sospensione condizionale difetto di motivazione ragione di polizia motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 263-ter cod.proc.pen
che il tribunale adìto a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis,

primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto

1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8

della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale

del 1930, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro,

iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede

di riesame proposto avverso decreto di convalida di arresto, con

ordinanza del 23 dicembre 1983 - pervenuta alla Corte il 10 aprile

1996 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12

agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto

dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di

procedura penale del 1930, nelle parti in cui non prevedono e non

consentono esplicitamente che, in sede di riesame dinnanzi al

tribunale competente, la revoca dei provvedimenti restrittivi possa

essere adottata, con carattere di immediatezza, anche soltanto per

mere ragioni di legittimità attinenti al mancato rispetto, da parte

del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di legge

che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione;

che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come la

giurisprudenza di legittimità si sia più volte espressa nel senso

che il tribunale adìto a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930

possa e debba provvedere a sanare le nullità riscontrate nel

provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante

dal difetto di motivazione, mediante l'esercizio di poteri di

"supplenza", sul presupposto che ogni questione attinente alla

legittimità dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di

cassazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla

pronuncia della ordinanza di rimessione e del profondo mutamento

subìto dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il

tribunale rimettente verifichi se le disposizioni oggetto di

impugnativa risultino o meno tuttora applicabili ai fini della

decisione che lo stesso è chiamato ad adottare;

e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice

a quo perché proceda a nuovo esame circa la rilevanza della

questione dedotta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola