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Ordinanza 339/1996 ECLI:IT:COST:1996:339 Generato dall'IA

Ordinanza 339/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 339/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco

Regesto Legislator

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Ordinanza 339/1996 · Corte costituzionale: dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco

Parole chiave

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libertà d'espressione campagna di propaganda comunicazione politica rappresentanza politica reato politico immunità parlamentare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, a

seguito della deliberazione del 31 gennaio 1996 della Camera dei

deputati con la quale, su conforme proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993

dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco

di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di

parlamentare, depositato il 26 luglio 1996 ed iscritto al n. 64 del

registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla

deliberazione del 31 gennaio 1996, con la quale, su conforme proposta

della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata

dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993

dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco

di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di

parlamentare;

che, anteriormente alla indicata deliberazione della Camera,

l'onorevole Bossi era già stato giudicato per detto fatto dal

pretore di Milano e ritenuto responsabile del reato di diffamazione,

essendo stata in quella sede dichiarata, con precedente ordinanza, la

manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che - sostiene la ricorrente Corte d'appello richiamando le

sentenze nn. 1150 del 1988, 433 del 1993 e 129 del 1996 - la Camera

avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della

potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione, in quanto risulterebbe manifesta, nel caso in esame,

l'estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di

"opinione" o di "esercizio delle funzioni" previsti dalla norma

costituzionale;

che, in conclusione, si chiede a questa Corte di stabilire se le

espressioni usate dall'onorevole Bossi nel comizio elettorale

milanese costituiscano esercizio di attività connessa a quella

parlamentare, e quindi, insindacabile ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, come ha deliberato la Camera dei deputati,

ovvero, come ritiene la ricorrente, attività politica non connessa

all'esercizio di attività parlamentare, e come tale sottoponibile al

sindacato del giudice penale;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, è chiamata a

delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia

di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso

ulteriore del giudizio istanze ed eccezioni anche su questo punto

(cfr. ordinanze nn. 6 del 1996, 68 del 1993, 228 e 229 del 1975);

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata

dalla Corte di appello di Milano, deve ritenersi idonea per la

proposizione del conflitto, in considerazione del principio della

tipicità dei provvedimenti del giudice (cfr. ordinanza amm. confl.

18 febbraio 1988 e ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);

che, sotto il profilo soggettivo, è costante insegnamento di

questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro

funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente

garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e

passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato (cfr. ordinanze nn. 269 del 1996, 68 del 1993, 38

del 1986, 228 e 229 del 1975; sentenze nn. 1150 del 1988 e 231 del

1975), e che quindi la Corte di appello di Milano è legittimata a

sollevare conflitto;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine

all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in

relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri

nell'esercizio delle loro funzioni;

che, inoltre, appare evidente la sussistenza dell'elemento

oggettivo del conflitto essendo la Corte chiamata a valutare la

legittimità della deliberazione di insindacabilità, adottata dalla

Camera, sotto il profilo della correttezza del procedimento e

dell'esistenza dei presupposti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla

Corte di appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati

con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla

ricorrente Corte di appello della presente ordinanza;

che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola