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Ordinanza 338/1996 ECLI:IT:COST:1996:338 Generato dall'IA

Ordinanza 338/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 338/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato,

Regesto Legislator

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Ordinanza 338/1996 · Corte costituzionale: approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato,

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche revoca dell'opposizione esercizio del diritto di voto decisione sulla contribuzione testo sottoposto a votazione iniziativa costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da Pannella Giacinto, detto Marco,

Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto, rappresentanti del comitato

promotore del referendum in materia di finanziamento pubblico dei

partiti - ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte

costituzionale - nei confronti del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati, a seguito della delibera del 1 agosto 1996 di

approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato,

in sede deliberante, della proposta di legge recante: "Norme per la

regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o

partiti politici"; depositato il 28 agosto 1996 ed iscritto al n. 65

del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che i rappresentanti del Comitato promotore del referendum

abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici,

svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati, in relazione all'atto di approvazione del 1 agosto 1996, da

parte della prima Commissione permanente del Senato in sede

deliberante, della proposta di legge recante "Norme per la

regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o

partiti politici";

che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi

rappresentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Corte è stata convocata in camera di consiglio per

deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 26 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la

necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del

processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola