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Ordinanza 333/1996 ECLI:IT:COST:1996:333 Generato dall'IA

Ordinanza 333/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 333/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 333/1996 · Corte costituzionale: rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro

Parole chiave

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principio d'ufficio e principio inquisitorio principio della doppia incriminazione dubbi sull'imparzialità controinterrogatorio del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero parzialità del giudice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 22 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 14 febbraio

1996 dalla Corte d'appello di Palermo (n. 2 ordinanze), il 15

febbraio ed il 26 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli,

rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 22

dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di

giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei

confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione;

che identiche questioni sono state sollevate dalla Corte

d'appello di Palermo con due ordinanze del 14 febbraio 1996 e dalla

Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 15 febbraio 1996;

che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice

dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che

abbia rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al pubblico

ministero per la formulazione dell'imputazione a norma dell'art.

409, quinto comma, del medesimo codice, in riferimento agli artt. 24

e 25 della Costituzione;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che le questioni sono state sottoposte più volte all'esame di

questa Corte sotto i medesimi profili e dichiarate manifestamente

infondate, da ultimo con le ordinanze nn. 279 e 232 del 1996;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24 e 25 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Napoli e

Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola