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Ordinanza 33/1996 ECLI:IT:COST:1996:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Ordinanza 33/1996 · Corte costituzionale: 1 della legge 22

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario indennizzo del difensore d'ufficio calcolo dell'indennità di disoccupazione decisioni relative al trattamento economico sospensione del diritto all'indennità adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché non sarebbe
art. 36 della Costituzione
adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato

dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due

ordinanze emesse entrambe il 2 febbraio 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio rispettivamente sui ricorsi

riuniti proposti da Patrizia Degano ed altri contro il Ministero di

grazia e giustizia ed altri e sui ricorsi riuniti proposti da Aldo

Susi ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritte ai

nn. 479 e 755 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 47, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Salvatore Ambrosino ed altri

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 2

febbraio 1994 nel corso di altrettanti giudizi promossi da numerosi

dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e pervenute alla Corte

costituzionale rispettivamente il 13 luglio e l'11 ottobre 1995 (R.O.

nn. 479 e 755 del 1995), il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come

interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 -

autoqualificandosi come norma interpretativa dell'art. 1 della legge

n. 221 del 1988, con il quale è stata estesa al personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità attribuita dalla

legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati - stabilisce che

l'indennità corrisposta al personale amministrativo giudiziario è

da considerare nella misura vigente alla data 1 gennaio 1988, quindi

senza l'adeguamento automatico triennale previsto per i magistrati;

che, secondo le ordinanze di rimessione, l'interpretazione

imposta dalla norma denunciata, discostandosi da quella

giurisprudenziale e non consentendo l'adeguamento periodico

dell'indennità, determinerebbe una lesione del principio di

eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché non sarebbe

ragionevole la diversità di trattamento del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie, rispetto ai magistrati, nel

calcolo di indennità riferite ad attività connesse. Inoltre la

progressiva svalutazione dell'emolumento, non giustificata da una

corrispondente diminuzione quantitativa e qualitativa delle

prestazioni richieste al personale amministrativo giudiziario né

collegata a situazioni di emergenza, lederebbe il principio di

adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 della

Costituzione);

che in entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale, del tutto analoghe ad

altre in precedenza decise dalla Corte con la sentenza n. 15 del

1995;

che in uno dei giudizi (r.o. n. 755 del 1995) si sono costituite

alcune delle parti private del processo principale, chiedendo

l'accoglimento della questione, in quanto l'interpretazione autentica

disposta dall'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 sarebbe

irragionevole ed in contrasto con i principi di eguaglianza e di

proporzionalità della retribuzione.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto le medesime

disposizioni e proponendo questioni identiche, possono essere riuniti

per essere decisi congiuntamente;

che una questione di legittimità costituzionale analoga a quelle

ora sollevate è stata già dichiarata non fondata dalla Corte

(sentenza n. 15 del 1995). L'art. 3, comma 61, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, che interpreta l'art. 1 della legge 22 giugno

1988, n. 221, non irragionevolmente esclude l'estensione al personale

amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità

previsto per i magistrati: la diversità di regime giuridico delle

indennità in questione è giustificata dalla mancanza di omogeneità

tra le due diverse categorie di dipendenti e dal diverso meccanismo

di determinazione del loro trattamento retributivo, basato solo per i

magistrati sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari

alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti,

anziché sulle regole comuni del pubblico impiego applicate invece al

personale amministrativo giudiziario;

che, inoltre, il principio di proporzionalità e sufficienza

della retribuzione non implica l'indicizzazione delle indennità

corrisposte, dovendo in ogni caso essere valutata la retribuzione nel

suo complesso e non con riferimento ad uno solo degli elementi che

concorrono a comporre il trattamento retributivo totale;

che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate (ordinanze nn. 451 e 98 del 1995);

che non vengono ora addotti profili nuovi e diversi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità

costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato

dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola