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Ordinanza 323/1996 ECLI:IT:COST:1996:323 Generato dall'IA

Ordinanza 323/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 323/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

Regesto Legislator

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Ordinanza 323/1996 · Corte costituzionale: 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

Parole chiave

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indennità giornaliere di malattia pensione d'invalidità sospensione del diritto all'indennità assicurazione dipendenza indennizzo per invalidità indennità di disoccupazione dell'assicurato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.

21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,

promossi con ordinanze emesse:

1) il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per

la Calabria sul ricorso proposto da Mario Salvatore Guarna contro

l'Ente poste italiane, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto

da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e

telecomunicazioni, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Paolo Amedeo Candido nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (r.o. n. 246

del 1996), il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel

giudizio proposto da Mario Salvatore Guarna contro l'Ente poste

italiane, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata

respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in

conformità con il parere del Comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanità,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5-bis del d.-l. 21

settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,

il quale prevede la definitività dei giudizi collegiali delle

Commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento

dell'infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il

parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui

all'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di

liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, comportando la

possibile coesistenza della affermazione e della negazione della

dipendenza da causa di servizio di una infermità, in relazione

all'una o all'altra delle misure riparatorie previste

dall'ordinamento, è da ritenere incostituzionale per contrasto con

gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere

legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della

contraddittorietà e della disparità di trattamento;

che, con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 (r.o. n. 308 del

1996), il Consiglio di Stato, nel giudizio sul ricorso proposto da

Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni, per l'annullamento della sentenza del tribunale

amministrativo regionale per il Veneto n. 743 del 22 luglio 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del medesimo art. 5-bis del

d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, adducendo motivazioni analoghe a

quelle contenute nella ordinanza del tribunale amministrativo

regionale per la Calabria;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo la inammissibilità o, comunque, la

infondatezza della questione;

che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 308 del 1996,

si è costituita la parte privata, chiedendo l'accoglimento della

questione, ovvero, in alternativa, una pronuncia interpretativa di

rigetto;

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche

o comunque connesse, vanno riuniti;

che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate,

hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte che, con

sentenza n. 209 del 1996, le ha ritenute non fondate;

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21

settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo regionale per la

Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola