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Ordinanza 321/1996 ECLI:IT:COST:1996:321 Generato dall'IA

Ordinanza 321/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 321/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 321/1996 · Corte costituzionale: unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

Parole chiave

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rendita di invalidità retroattiva rimborso dell'imposta preventiva compensazione della rendita ricupero d'imposta computo dei contributi arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R.

4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento

sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), promosso con ordinanza

emessa il 21 marzo 1995 dalla commissione tributaria di primo grado

di Trieste sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di risparmio di

Trieste contro la direzione regionale delle entrate per la Regione

Fiuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalla Cassa di

risparmio di Trieste avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione

finanziaria formatosi in ordine ad istanze di rimborso dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche per l'anno 1982 e dell'ILOR ed

addizionale relativa allo stesso anno, la commissione tributaria di

primo grado di Trieste, con ordinanza emessa il 21 marzo 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988,

n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento

sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in quanto non limita

l'efficacia retroattiva delle disposizioni del citato testo unico a

quelle più favorevoli al contribuente;

che il giudizio di merito dinanzi al giudice a quo ha ad oggetto

la richiesta di rimborso dei tributi assolti dalla ricorrente su

componenti positive di reddito dalla stessa incluse - a suo dire

erroneamente - nella dichiarazione presentata per l'esercizio 1982 e

costituite dall'ammontare degli interessi, maturati sui crediti

d'imposta relativi ad anni precedenti, contabilizzati nell'anno 1982;

che il giudice a quo sostiene che, per effetto della disposizione

impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla Cassazione

con sentenza n. 7091 del 1990), è da ritenere applicabile alla

fattispecie de qua la disciplina introdotta con il nuovo testo unico

delle imposte sui redditi n. 917 del 1986, che, all'art. 56, terzo

comma, include nel reddito d'impresa ogni tipo di interesse anche se

di natura meramente compensativa;

che il giudice stesso dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 36 citato, in quanto, non prevedendo "l'applicazione

retroattiva delle sole disposizioni più favorevoli al contribuente",

verrebbe a violare "il principio di uguaglianza di tutti i cittadini

dinanzi alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione";

che, in particolare, "per effetto della applicazione retroattiva

in malam partem delle disposizioni del testo unico n. 917 del 1986,

disposta dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, gli interessi

compensativi (quali quelli derivanti da crediti d'imposta)

costituirebbero manifestazione di capacità contributiva perché

(anche se per errore) esposti nella dichiarazione dei redditi del

1982; essi invece non costituirebbero manifestazione di capacità

contributiva per chi non li avesse esposti nelle predette

dichiarazioni", dal che emergerebbe in modo evidente "la disparità

di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente eguali";

che tale disparità di trattamento emergerebbe anche dalla

circostanza che "la possibilità del contribuente di ottenere

rimborsi non sarebbe ancorata a criteri obiettivi, ma dipenderebbe

dalla maggiore o minore sollecitudine con la quale l'Amministrazione

si pronunciasse sulle istanze di rimborso";

che, infine, il rimettente, pur non ignorando la declaratoria di

infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui

trattasi contenuta nella sentenza n. 38 del 1994 di questa Corte, non

ritiene "convincenti" gli argomenti di detta sentenza, sollecitando

perciò un ulteriore approfondimento della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, risultando già

decisa con la sentenza n. 38 del 1994;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994,

richiamata peraltro dallo stesso giudice rimettente, ha dichiarato

non fondata analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, segnatamente sotto i profili

della violazione del principio della capacità contributiva e della

disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche;

che, per quanto attiene alla lamentata mancanza di criteri

obiettivi per i rimborsi, l'ordinanza, nella genericità della

prospettazione, non consente di cogliere gli esatti termini della

proposta censura, la quale, comunque, nei limiti in cui possa

ritenersi riferita alla disposizione qui in esame, si risolve nella

denuncia di una mera disparità di fatto, tale da non concretare un

vizio di legittimità costituzionale;

che, in definitiva, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano

prospettati profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati, o, comunque, tali da indurre a diverso avviso;

che il meccanismo del giudizio incidentale si palesa qui attivato

per esercitare piuttosto un sindacato in ordine al merito di una

precedente decisione della Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di

attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Trieste

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola