Ordinanza 299/1996 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 299/1996 · Corte costituzionale: 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre
1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal
Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263,
264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4
dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992,
pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e, le ultime due, il 20
marzo 1996, ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
del-l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n.
306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,
successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del
1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25
e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola