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Ordinanza 284/1996 ECLI:IT:COST:1996:284 Generato dall'IA

Ordinanza 284/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 284/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 22 febbraio 1996 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a

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Ordinanza 284/1996 · Corte costituzionale: il 22 febbraio 1996 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva parzialità dell'esperto censura dell'apprezzamento delle prove parzialità del giudice esame nel merito riesame dell'entità pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 febbraio 1996 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a

carico di Smederevac Djordje ed altro, iscritta al n. 375 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Rovereto, con ordinanza del 22 febbraio

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato,

derivante da giudizio direttissimo, del pretore che, all'esito del

giudizio di convalida dell'arresto, abbia disposto una misura

cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, richiamando la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, il

giudice rimettente ravvisa nell'anzidetta ipotesi sia una violazione

del principio di imparzialità del giudice chiamato a celebrare il

giudizio, perché condizionato dalla prevenzione espressa in sede di

applicazione della misura cautelare, disposta in base al medesimo

materiale probatorio che il giudice è chiamato a valutare ai fini

della decisione di merito, sia una lesione del principio di

eguaglianza per la disparità che ne deriverebbe tra gli imputati

giudicati da un giudice "prevenuto" e gli altri;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento.

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, per il profilo ora in esame;

che, in particolare, con la sentenza n. 177 del 1996 è stata

dichiarata non fondata analoga questione, sul rilievo che, nel

giudizio direttissimo, al giudice competente per il merito sono

devoluti sia la convalida e il contestuale giudizio sia la competenza

a disporre ogni altro provvedimento cautelare nell'ambito del

giudizio medesimo, e che in tale assetto non è configurabile una

menomazione dell'imparzialità del giudice, chiamato semplicemente ad

adottare decisioni preordinate al giudizio o incidentali rispetto ad

esso;

che l'anzidetta decisione rappresenta, in rapporto al caso

dedotto, una specificazione del più generale enunciato di questa

Corte, secondo il quale, perché possa darsi una relazione tra

distinte funzioni rilevante ai fini dell'insorgere

dell'incompatibilità, occorre che esse appartengano a fasi diverse

del processo, pena la frammentazione del procedimento con l'aberrante

conseguenza di dover disporre, per ogni atto da compiere, di un

giudice diverso dal precedente (sentenze nn. 155 e 131 del 1996; n.

448 del 1995; n. 124 del 1992);

che la variante della questione ora in esame, rappresentata dalla

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, non

assume incidenza rispetto ai rilievi svolti, perché questi

concernono i presupposti dell'incompatibilità del giudice alla

funzione del "giudizio", cioè alla valutazione conclusiva sul merito

dell'accusa, indipendentemente dalla particolare tipologia del rito

(ordinario; abbreviato; direttissimo; di applicazione della pena

concordata) nel quale detta valutazione viene effettuata;

che pertanto, in base alle osservazioni esposte, la questione

sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Rovereto, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola