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Ordinanza 282/1996 ECLI:IT:COST:1996:282 Generato dall'IA

Ordinanza 282/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 282/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 282/1996 · Corte costituzionale: ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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dubbi sull'imparzialità mancata prova di parzialità rinvio del dibattimento principio del ne bis in idem parzialità dell'esperto risoluzione del conflitto di competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a

carico di Chiappa Franco ed altri iscritta al n. 42 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 4 ottobre

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale

del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un

provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca

o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando in tale

ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialità del giudice;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non

possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le

indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione

o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia

rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o

revoca di una misura cautelare personale (declaratoria di

illegittimità costituzionale, resa in via conseguenziale, contenuta

nel capo c) della citata sentenza);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal pretore di Biella, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola