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Ordinanza 280/1996 ECLI:IT:COST:1996:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di D.V., iscritta al n. 883 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 280/1996 · Corte costituzionale: 883 del registro

Parole chiave

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legittimità della carcerazione preventiva dubbi sull'imparzialità effetti delle pronunce pregiudiziali questione pregiudiziale parzialità del giudice convalida del sequestro
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 27 settembre 1995 dal tribunale per i minorenni de L'Aquila nel

procedimento penale a carico di D.V., iscritta al n. 883 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale per i minorenni de L'Aquila, con

ordinanza del 27 settembre 1995, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del

giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di

giudizio di convalida dell'arresto, la richiesta del pubblico

ministero di applicazione di una misura cautelare personale, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

individuando nella valutazione compiuta ai fini della decisione sulla

misura un pregiudizio idoneo a compromettere l'imparzialità del

successivo giudizio di merito e richiamando, al riguardo, la sentenza

n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata, con

statuizione conseguenziale a quella principale (relativa alla

incompatibilità del giudice che abbia disposto una misura cautelare

personale a celebrare il giudizio di merito), l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che

abbia rigettato una richiesta di applicazione (ovvero di modifica,

sostituzione o revoca) di una misura cautelare personale (capo c)

della sentenza n. 155 del 1996 citata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

dalla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni de

L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola