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Ordinanza 279/1996 ECLI:IT:COST:1996:279 Generato dall'IA

Ordinanza 279/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 279/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 279/1996 · Corte costituzionale: secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

Parole chiave

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dubbi sull'imparzialità parzialità del giudice valutazione di congruità garanzia di un equo processo questione pregiudiziale principio dell'imparità

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
alle indagini, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto

Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 settembre 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del

giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto

una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta

alle indagini, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

reputando sussistente, in tale ipotesi, un pregiudizio al principio

di imparzialità del giudice e richiamando, al riguardo, la sentenza

n. 432 del 1995 di questa Corte, che, in detta prospettiva, ha

equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a quella del

giudizio di merito;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 232 del 1996,

successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente

infondata identica questione, osservando, in particolare, che la

previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad

evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di

"giudizio" (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato

non è ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare,

giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere

valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una

delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non

costituisce pertanto attività di "giudizio" inteso come attività

finalizzata alla decisione di merito sull'oggetto del processo

(ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991);

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli

già esaminati, la questione sollevata deve pertanto essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola