Ordinanza 228/1996 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 228/1996 · Corte costituzionale: 2-quinquies del
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656,
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ersilia
Fellini ed altra contro l'Ufficio del registro di Rimini, iscritta al
n. 520 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, nella
parte in cui stabilisce che la definizione delle liti pendenti non
dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già
versate dal ricorrente;
che, secondo quanto è dato evincere dall'ordinanza, la
controversia innanzi al giudice a quo concerne la liquidazione
dell'imposta principale di registro ed accessori sulla rinunzia posta
in essere da Ersilia Fellini, a favore della figlia Patrizia Pacia,
alla quota di eredità alla prima spettante quale coniuge superstite
di Gaspare Pacia, nonché dell'imposta principale di successione
sulla eredità del de cuius caduta in successione a favore degli
stessi soggetti.
Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda le
condizioni alle quali, secondo la disposizione denunciata, è
consentito ai contribuenti di accedere alla definizione della lite
fiscale, materia questa nella quale il giudice tributario ha
competenza a dichiarare estinto il giudizio, quando venga presentata
domanda di definizione della lite agli uffici tributari competenti, i
quali sono tenuti a trasmetterne copia alla Commissione tributaria
(art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591);
che, peraltro, non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza di
definizione sia stata a suo tempo presentata, limitandosi l'ordinanza
stessa a far menzione di una memoria, in data 18 maggio 1995, con la
quale le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale
dell'art. 2-quinquies, sesto comma, seconda parte, del decreto-legge
n. 564 del 1994;
che, pertanto, l'ordinanza non motiva minimamente né adduce un
qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del
decidere, della proposta questione, che, quindi, va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella