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Ordinanza 226/1996 ECLI:IT:COST:1996:226 Generato dall'IA

Ordinanza 226/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 226/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di V. F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Regesto Legislator

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Ordinanza 226/1996 · Corte costituzionale: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Parole chiave

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procedura penale militare difesa e questioni militari servizio militare disobbedienza militare prestazione dell'assicurazione militare attentato contro la sicurezza militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di V. F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare.

Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella