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Ordinanza 220/1996 ECLI:IT:COST:1996:220 Generato dall'IA

Ordinanza 220/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 220/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 220/1996 · Corte costituzionale: essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni genere dell'infrazione infrazione molto grave pirateria pornografia leggera reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma di cui al
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva

duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di

prodotti fonografici non autorizzati), promosso con ordinanza emessa

il 9 marzo 1995 dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio,

nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra, iscritta al n. 689

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento della S.I.A.E. e del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento penale in cui veniva

contestato all'imputato il reato di cui all'art. 1 della legge 29

luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione,

riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti

fonografici non autorizzati), per avere egli detenuto per la vendita

n. 23 musicassette abusivamente riprodotte - il Pretore di Vicenza,

sezione distaccata di Schio, con ordinanza emessa il 9 marzo 1995,

pervenuta a questa Corte il 25 settembre 1995, ha sollevato, su

istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma di cui al

citato art. 1 della legge n. 406 del 1981;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata - la

quale punisce il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini

di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di

riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non

essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene

per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello

Stato" - sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti

di un minimo e di un massimo edittali, "condotte tra di loro

estremamente disomogenee ed in alcuni casi, come invero nel caso di

specie, di offensività sociale estremamente ridotta e marginale", le

quali ultime verrebbero ad essere parificate al comportamento di chi,

"a fini di lucro, in modo sistematico o addirittura su scala

industriale organizza procedimenti di duplicazione e/o di

riproduzione di dischi, nastri o supporti analoghi";

che pertanto, secondo il giudice a quo sarebbe leso il principio

di eguaglianza e apparirebbe necessario l'intervento del giudice

delle leggi "al fine di ricondurre la norma censurata in un sistema

di diversa e più equa razionalità punitiva";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in

quanto il regime sanzionatorio stabilito trova il suo fondamento in

una scelta di politica legislativa volta a combattere la diffusione

del fenomeno criminoso della "pirateria" fonografica; e facendo

inoltre presente che la disposizione impugnata è stata abrogata e

sostituita dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio), aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre

1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il

diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi

al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), il quale

ha ricondotto nell'ambito di una fattispecie più ampia (comprendente

anche le ipotesi di riproduzione di opere cinematografiche o

televisive e di duplicazione di supporti contenenti videogrammi,

nonché le ipotesi di noleggio di duplicazioni o riproduzioni

abusive) la previsione sanzionatoria della norma qui censurata, senza

però modificare le pene già da questa previste;

che è intervenuta altresì la Società italiana autori ed

editori (SIAE), non costituita nel giudizio a quo chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza - attesa la

intervenuta abrogazione della norma denunciata - o comunque

infondata: osservando fra l'altro che per tutte le ipotesi punite è

richiesto il dolo specifico del fine di lucro;

che l'interveniente ha ribadito e ulteriormente argomentato tali

conclusioni in una memoria depositata in prossimità della camera di

consiglio, ove si osserva in particolare che la norma in questione ha

inteso punire comportamenti anche solo potenzialmente lesivi del bene

tutelato, e che l'uguale trattamento sanzionatorio risponde

all'intento di ottenere il massimo grado di efficacia della sanzione

penale.

Considerato preliminarmente che la SIAE non era presente nel

procedimento a quo - del quale neppure può essere considerata parte

necessaria -, e che essa non è portatrice di posizioni giuridiche

direttamente coinvolte in conseguenza della proposizione

dell'incidente di costituzionalità, sicché l'intervento spiegato

nel presente giudizio è inammissibile;

che non osta alla ammissibilità della questione sollevata la

intervenuta abrogazione della disposizione denunciata ad opera

dell'art. 20 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, posto

che l'art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in

un contesto più ampio, ha lasciato immutate le pene previste, e non

ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti - come

quello oggetto del giudizio a quo - commessi nel vigore della norma

nella sua formulazione originaria;

che, nel merito, la denunciata lesione del principio di

eguaglianza non sussiste, in quanto, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è rimessa alla discrezionalità del

legislatore la commisurazione delle pene comminate in relazione ai

diversi comportamenti penalmente sanzionati, col solo limite della

non irragionevolezza delle scelte effettuate (cfr. ad es. sentenza n.

333 del 1991, e ivi altri riferimenti; sentenza n. 25 del 1994);

che, in particolare, entro il medesimo limite, al legislatore è

consentito anche "includere in uno stesso modello di genere una

pluralità di sotto-fattispecie diverse per struttura e disvalore"

(sentenza n. 285 del 1991; cfr. anche sentenza n. 67 del 1992);

che, nel caso in esame, la scelta del legislatore non appare

irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine

commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilità

del comportamento di detenzione per la vendita dei dischi, nastri o

supporti analoghi abusivamente riprodotti; dall'altro lato,

dell'ampio arco di graduabilità della pena tra il minimo e il

massimo edittali, stabiliti rispettivamente in tre mesi di reclusione

e lire 500.000 di multa, e in tre anni di reclusione e lire 6 milioni

di multa, con un minimo di sei mesi di reclusione e di lire 1 milione

di multa "se il fatto è di rilevante gravità": onde il giudice

dispone della possibilità di adeguare la pena in concreto inflitta

alla effettiva gravità del fatto;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure

urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione,

distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella