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Ordinanza 218/1996 ECLI:IT:COST:1996:218 Generato dall'IA

Ordinanza 218/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 218/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 96 cod. proc. civ; Ordinanza 218/1996 · Corte costituzionale: 682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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incompetenza territoriale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza risoluzione del conflitto giurisdizionale parzialità dell'esperto giustizia di prossimità bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
che, comunque, il parametro dell'art. 25 della Costituzione,
art. 96 cod. proc. civ
eventuale responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di

procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1995 dal

giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra

Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al n.

682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Ritenuto che, con ordinanza del 1 agosto 1995, il giudice di pace

di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del

codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche

nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza

territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a

lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione

della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di

opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo siffatta disciplina si porrebbe in

contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25

della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli

assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di

modesta entità economica, hanno la possibilità di adire

arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo

lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a

proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi,

che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto

tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro

sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale,

potendo le "difficoltà", in tesi, così artatamente create dal

creditore al debitore ingiunto, essere valutate dal giudice

dell'opposizione (innanzi al quale va eccepita l'incompetenza) ai

fini della liquidazione delle spese, da porsi a carico dell'istante

e, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli effetti di una sua

eventuale responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.;

che, comunque, il parametro dell'art. 25 della Costituzione,

invocato dal giudice a quo non è pertinente alla fattispecie

normativa posta in discussione, avendo questa Corte già più volte

chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge

non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza

territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore

alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e

269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993);

che pertanto la questione, come prospettata, è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e

38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di

Napoli, con ordinanza del 1 agosto 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella