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Ordinanza 212/1996 ECLI:IT:COST:1996:212 Generato dall'IA

Ordinanza 212/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 212/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. 141, 142,

Regesto Legislator

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art. 311 cod.proc.pen; Ordinanza 212/1996 · Corte costituzionale: 141, 142,

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali decreto di rinvio a giudizio ordinanze probatorie verdetto di colpevolezza tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 311 cod.proc.pen
che il richiamo all'art. 311 cod.proc.pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e

311 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

19 giugno 1995 (n. 2 ordinanze), l'11 maggio 1995 (n. 2 ordinanze),

il 20 giugno 1995, il 19 settembre 1995, il 19 giugno 1995 (n. 2

ordinanze), il 27 giugno 1995 (n. 2 ordinanze) e il 31 luglio 1995

dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. 141, 142,

143, 144, 145, 146, 209, 214, 215, 216 e 217 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e

11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in

sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di

annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari

personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli

artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella

parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la

sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo

l'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996,

successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di

procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo

l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di

legittimità, la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il

decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso

codice;

che il richiamo all'art. 311 cod.proc.pen. non presenta autonomia

alcuna rispetto alle restanti censure, essendo stato operato dal

giudice a quo soltanto perché talune delle ordinanze di rimessione

sono state emesse dal tribunale del riesame quale giudice di rinvio a

seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione;

che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di

impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal

Tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola