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Ordinanza 192/1996 ECLI:IT:COST:1996:192 Generato dall'IA

Ordinanza 192/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 192/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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160 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 192/1996 · Corte costituzionale: 160 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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attività lucrativa all'età pensionabile durata di contribuzione calcolo della rendita di vecchiaia indennità di anzianità sussidio di assistenza pensione d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo

comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme

in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), promossi con ordinanze emesse:

1) il 12 ottobre 1995 dal Pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Vitale Alessandra e l'INPS, iscritta al n. 855

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 2 novembre 1995 dal Pretore di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Annarella Maria Grazia e l'INPS, iscritta al n.

160 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Vitale Alessandra, Annarella

Maria Grazia e dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa

da una lavoratrice, dipendente di un'impresa operante nel settore

siderurgico, nei confronti dell'INPS, per ottenere il riconoscimento

del diritto al versamento di accrediti contributivi pari al periodo

compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella

del compimento del sessantesimo anno di età, il Pretore di Milano,

con ordinanza del 12 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono

per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il

medesimo riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa

degli uomini;

che il giudice a quo, nel sollevare tale eccezione, ha chiarito

che la ricorrente, collocata in prepensionamento all'età di

quarantanove anni, si era vista riconoscere dall'INPS una

maggiorazione d'anzianità fino a cinquantacinque anni di età e non

per dieci anni, come invece richiesto;

che il medesimo giudice, richiamate le sentenze n. 371 del 1989 e

n. 503 del 1991 di questa Corte, ha aggiunto che, essendo ormai

l'età pensionabile uguale per gli uomini e per le donne, la facoltà

prevista per queste ultime di ottenere il pensionamento cinque anni

prima (ossia a cinquantacinque anni) non può venire a determinare

uno svantaggio nel riconoscimento dei periodi di anzianità

contributiva, poiché le donne hanno diritto di lavorare fino alla

stessa età degli uomini;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la ricorrente, concludendo per l'accoglimento della

questione sollevata dal Pretore, con argomentazioni analoghe a quelle

sostenute da quest'ultimo;

che nel giudizio si è costituito anche l'INPS, che ha concluso

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata, richiamandosi alla sentenza n. 345 del 1994 di

questa Corte ed osservando che la lamentata lesione costituzionale

non sussiste, poiché la disparità in oggetto è da ricondurre alla

diversità dell'età pensionabile degli uomini rispetto a quella

delle donne;

che nel corso di una controversia previdenziale promossa da altra

lavoratrice nei confronti dell'INPS il Pretore di Venezia, con

ordinanza del 2 novembre 1995, ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 23

luglio 1991, n. 223;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno

riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i giudici a quibus lamentano che, a parità di anzianità

contributiva e di età anagrafica, gli uomini possano godere di una

maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa di cinque

anni in più rispetto a quella riconosciuta alle donne;

che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha deciso

un'analoga questione di legittimità costituzionale, interpretando

l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 19

luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di

pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non

inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne,

attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità

contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci

anni;

che la corretta interpretazione del sistema vigente non consente,

quindi, di ravvisare le lesioni dei principi costituzionali lamentate

dai giudici a quibus;

che la questione - relativa sempre a lavoratrici del settore

siderurgico - deve essere dichiarata manifestamente infondata,

perché fatta oggetto di precedente decisione, senza che le presenti

ordinanze di rimessione prospettino profili diversi di censura;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma,

e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dal Pretore di Milano e dal Pretore di Venezia con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola