Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 170/1996 ECLI:IT:COST:1996:170 Generato dall'IA

Ordinanza 170/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 170/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

emessa il 7 luglio 1995 dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 170/1996 · Corte costituzionale: emessa il 7 luglio 1995 dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione costruzioni non autorizzate obbligo di costruire idoneità all'edificazione rifiuto edile servitù di divieto di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, in quanto farebbe dipendere
art. 24 della Costituzione
difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto, una volta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 7 luglio 1995 dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di

Carini, nel procedimento penale a carico di Rappa Giuseppe, iscritta

al n. 684 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Giuseppe Rappa, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b)

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere edificato alcuni

pilastri in cemento armato in assenza della prescritta concessione

edilizia, il Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che "non sono

perseguibili, in qualunque sede, coloro che abbiano demolito o

eliminato le opere abusive, entro la data di entrata in vigore della

stessa legge n. 724 del 1994";

che il giudice a quo - premesso che l'imputato ha provveduto alla

demolizione dell'opera abusiva - si duole del fatto che l'art. 39

della legge n. 724 del 1994 non contenga una previsione analoga a

quella di cui all'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il

quale ha espressamente previsto quale causa di improcedibilità la

spontanea demolizione dell'opera abusiva;

che il riferimento alle "successive modificazioni ed

integrazioni" dei Capi IV e V della legge n. 47 del 1985, contenuto

nell'art. 39, primo comma, della citata legge n. 724 del 1994, non

sarebbe da ritenere, secondo il rimettente, comprensivo del disposto

di cui all'art. 8-quater del decreto-legge n. 146 del 1985, anzitutto

perché non potrebbe considerarsi "integrazione" un articolo di legge

autonomo e giustamente tenuto distinto dal corpus della legge stessa,

quale sarebbe l'art. 8-quater del d.-l. n. 146 del 1985; in secondo

luogo, perché detto art. 8-quater "fa riferimento ad un termine ben

specifico ... in nessun modo riferibile alla legge n. 47 del 1985",

tenuto conto, altresì, che, ove il legislatore avesse voluto

attribuire valenza generale alla causa di improcedibilità di cui

all'art. 8-quater, essa sarebbe stata inserita nel testo legislativo

principale in materia di sanatoria, e cioè nella legge n. 47 del

1985;

che la conclusione del giudice a quo è nel senso che, alla

stregua della vigente normativa in materia di condono, non esiste una

causa di improcedibilità del reato, nel caso di demolizione

spontanea dell'opera abusiva, giacché ove il legislatore avesse

voluto applicarla alle opere suscettibili di sanatoria, avrebbe

dovuto richiamarla espressamente con la legge n. 724 del 1994, ciò

che, per contro, non è avvenuto;

che la mancata previsione della predetta causa di

improcedibilità nel caso di demolizione dell'opera abusiva

violerebbe: a) il principio di uguaglianza dei cittadini, di cui

all'art. 3 della Costituzione, in quanto farebbe dipendere

l'estinzione del reato "unicamente" dalle disponibilità economiche

dei soggetti, il che sarebbe "tanto più inaccettabile" avuto

riguardo alla "natura clemenziale" del condono; b) il principio di

difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto, una volta

intervenuta la spontanea demolizione del bene, non sarebbe più

possibile "accertare se lo stesso possedesse i requisiti per

rientrare in sanatoria, né l'autore di esso potrebbe quantizzare la

somma da versare per estinguere comunque, con oblazione, l'illecito

penale. Secondo il giudice a quo infine, sarebbe violato un

elementare principio di uguaglianza", posto che risulterebbe punito

chi abbia demolito, uniformandosi al relativo ordine, l'opera abusiva

(tra l'altro, per il rimettente questa è una ipotesi di demolizione

spontanea), il quale resterebbe privo dell'opera e assoggettato alla

sanzione penale, mentre per il soggetto che non abbia demolito

l'opera abusiva, con il pagamento dell'oblazione, scatterebbe la

estinzione del reato, il tutto senza che egli venga privato

dell'opera stessa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della proposta

questione, sostenendo che l'ordinanza di rimessione si basa su una

errata interpretazione della normativa censurata e, in particolare,

che, nella specie, il giudice rimettente omette di considerare una

circostanza addirittura decisiva, che, sola, potrebbe valere a

stabilire l'identità tra le due situazioni poste a raffronto, e

cioè il pagamento della oblazione;

che se, infatti, l'imputato si è avvalso della oblazione, non vi

sarebbe diverso trattamento tra chi abbia demolito e chi abbia

conservato l'opera abusiva; in caso contrario, le situazioni

sarebbero diverse e giustificato apparirebbe il loro diverso

trattamento;

che l'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146,

indipendentemente da sanatoria e oblazione, introdurrebbe "una

eccezionale ipotesi di non punibilità", costituente una integrazione

della legge n. 47 del 1985;

che, così interpretata la citata norma, non vi sarebbe affatto

incertezza in ordine all'ambito di operatività della stessa, posto

che l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 avrebbe eliminato ogni

dubbio al riguardo, disponendo che i termini, previsti dalle

disposizioni della legge n. 47 del 1985 e da quelle di successiva

modificazione o integrazione, sono da considerarsi come riferiti alla

data di entrata in vigore della stessa legge n. 724 del 1994;

che, inteso l'art. 8-quater più volte citato come disposizione

integrativa della legge n. 47 del 1985, la "non punibilità" in esso

prevista dovrebbe intendersi riferita alle demolizioni avvenute prima

della entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, ovvero entro il

31 dicembre 1994;

che la questione sarebbe comunque infondata - anche ove non si

accedesse alla tesi del carattere integrativo della disposizione di

cui all'art. 8-quater del decreto-legge n. 146 del 1985 rispetto alla

legge n. 47 del 1985 - in quanto il predetto art. 8-quater

introdurrebbe una "eccezionale causa di non punibilità", del tutto

indipendente dalla oblazione e dalla domanda di concessione in

sanatoria. Inoltre, proprio la eccezionalità e la limitazione nel

tempo della operatività della predetta causa di non punibilità

escluderebbe "nel modo più assoluto" che la relativa previsione

possa costituire norma di raffronto per giudicare della legittimità

costituzionale delle successive norme che si discostino da essa;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 137 del 1996, ha

avuto occasione di riaffermare che la demolizione di opera abusiva

non preclude al responsabile dell'abuso edilizio di presentare la

domanda di condonosanatoria (v. anche le precedenti sentenze n. 167

del 1989 e n. 369 del 1988);

che tale interpretazione opera anche con riferimento ad ipotesi

disciplinate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724,

caratterizzata sostanzialmente da riapertura dei termini per la

presentazione delle domande, con spostamento della data di

ultimazione delle opere abusive, ai fini della applicazione del

condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da

taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive;

che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova

disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli

effetti della presentazione della domanda e del pagamento

dell'oblazione (ritenuto dal legislatore elemento necessario per gli

effetti estintivi), né vi è alcuna disposizione specifica o

innovativa (rispetto al precedente condono-sanatoria del 1985) sulla

intervenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive;

che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con

l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento

rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la

demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo

rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione, cui

conseguono i normali effetti previsti dall'immutato art. 38 della

legge n. 47 del 1985;

che nessuna violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24

della Costituzione può essere configurata in quanto, a seguito della

intervenuta demolizione (spontanea), nessun impedimento giuridico

sussiste né per la quantificazione dell'oblazione, né per la

relativa verifica delle condizioni, dei presupposti nonché

dell'entità della somma da versare;

che per un verso, infatti, "l'autore" ha certamente conoscenza

degli elementi dell'opera abusiva necessari per la domanda di condono

e può fornire ogni indicazione, anche attraverso autocertificazione,

accompagnata da ogni altro eventuale elemento di prova, in ordine

alla costruzione abusiva e alla demolizione; per l'altro, il giudice

può certamente compiere tutte le verifiche in ordine alla non

attuale esistenza dell'opera abusiva, che aveva dato causa alla

imputazione penale, e agli elementi costitutivi del reato nonostante

la demolizione avvenuta;

che alle anzidette conclusioni si perviene sia accogliendo la

interpretazione (certamente plausibile e non in contrasto con la

Costituzione) della difesa del Presidente del Consiglio, secondo la

quale l'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146 costituisce

una integrazione della legge n. 47 del 1985; sia accedendo ad una

interpretazione restrittiva sull'ampiezza del rinvio, contenuto nel

combinato disposto dell'articolo 39, commi 1 e 18, della legge n.

724 del 1994, alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28

febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni in

riferimento all'art. 8-quater del d.-l. n. 146 del 1985 (soluzione

egualmente plausibile e non in contrasto con la Costituzione e, come

tale, rimessa alla competenza del giudice del merito);

che in entrambe le ipotesi deve essere riaffermato che rientra

nella discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a

taluni effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non

punibilità per ragioni di politica criminale, e non certo come

effetto della caduta di antigiuridicità per cause intrinseche

attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo

la demolizione (ordinanza n. 137 del 1996; sentenza n. 167 del 1989);

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto

ciascuno dei profili denunciati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola