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Ordinanza 164/1996 ECLI:IT:COST:1996:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 164/1996 · Corte costituzionale: 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità diritti a pensione rinvio della rendita calcolo della rendita indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo

comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile

1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 6, primo comma,

ultima parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, (Disposizioni

urgenti in materia previdenziale) convertito in legge 1 giugno 1991,

n. 166, promossi con ordinanze emesse:

1) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Rollero Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n.

524 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S., iscritta al n.

525 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Rollero Margherita e

dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Rollero Margherita, Carlo De

Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti distinti promossi da

Margherita Rollero e da Agostino Razzetti contro l'INPS per ottenere

la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze

arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto, il Pretore

di Torino, con due ordinanze del medesimo tenore in data 23 giugno

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma,

del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 6, comma 1, ultima

parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno

1991, n. 166, nella parte in cui prevedono che in caso di mancata

proposizione del ricorso amministrativo i termini di decadenza

dall'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza del diritto ai

singoli ratei, anziché dalla data di scadenza dei termini prescritti

per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a

decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata

viola il principio di ragionevolezza perché, in punto di decadenza

del diritto alle rate della pensione, riserva un trattamento più

favorevole ai titolari che hanno presentato la richiesta di

prestazione omettendo poi, trascorso il termine assegnato all'INPS

per provvedere, di proporre il ricorso amministrativo, rispetto ai

titolari che, invece, hanno diligentemente coltivato la domanda

attivando il procedimento contenzioso;

che nel giudizio promosso davanti alla Corte costituzionale dalla

prima ordinanza si è costituita la ricorrente concludendo per una

dichiarazione di infondatezza della questione, in quanto sollevata

sulla base di una interpretazione errata delle disposizioni

denunziate;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che

la questione sia dichiarata non fondata, non essendovi, in realtà,

disomogeneità tra le discipline messe a confronto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una

dichiarazione di manifesta infondatezza;

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione

indicate in epigrafe, è stato emanato il decreto legge 28 marzo

1996, n. 166, che detta una nuova disciplina del pagamento delle

somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, dovute a titolo

di integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza

n. 240 del 1994 di questa Corte, disponendo che i relativi giudizi

pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono

dichiarati estinti di ufficio;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo affinché valuti la rilevanza della questione sollevata

alla stregua del diritto sopravvenuto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola