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Ordinanza 163/1996 ECLI:IT:COST:1996:163 Generato dall'IA

Ordinanza 163/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 163/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo

Regesto Legislator

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Ordinanza 163/1996 · Corte costituzionale: dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali perseguimento penale per diffamazione costituzionalità sanzione sproporzionata messa in pericolo dell'ordine costituzionale sanzione disciplinare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone nel

procedimento penale a carico di Fabi Costantino, iscritta al n. 401

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio

abbreviato, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo

edittale di pena di anni uno di reclusione;

che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come il limite

minimo di pena stabilito dalla norma oggetto di impugnativa si

appalesi "assolutamente sproporzionato in eccesso" alla luce dei

mutamenti subiti dalla coscienza collettiva, al punto da risultare

perturbato il principio di proporzionalità tra la effettiva lesione

del bene protetto e la previsione di una "risposta sanzionatoria"

adeguata alla funzione rieducativa della pena;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la norma oggetto di impugnativa mira a preservare

un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa

istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente

della Repubblica come capo dello Stato è chiamato a rappresentare,

sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento

sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale,

il particolare disvalore che assume per la intera collettività

l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello

Stato;

che nessuna delle considerazioni poste a fondamento della

sentenza n. 341 del 1994, che pure il giudice a quo richiama a

conforto delle dedotte censure, può ritenersi pertinente alla

fattispecie che viene qui in discorso, sia perché si tratta di una

figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un

"unicum generato dal codice penale del 1930", sia perché il

peculiare risalto che assume nella specie il bene protetto rende

impossibile qualsiasi comparazione con le ipotesi delittuose prese in

esame nella citata sentenza di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 278 del codice penale sollevata, in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola