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Ordinanza 162/1996 ECLI:IT:COST:1996:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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735 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 341 cod. pen, art. 344 cod. pen, art. 23 cod. pen; Ordinanza 162/1996 · Corte costituzionale: 735 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali impieghi nella pubblica amministrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali atto che arreca pregiudizio ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 341 cod. pen
dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva come minimo
art. 344 cod. pen
Considerato che l'art. 344 cod. pen., nel richiamare le
art. 23 cod. pen
generale dall'art. 23 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1995 dalla Corte

di cassazione sul ricorso proposto da La Sala Rocco, iscritta al n.

735 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dell'art. 344 del codice penale "nella

parte concernente il minimo edittale della pena";

che a parere del giudice a quo la sentenza n. 341 del 1994, con

la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva come minimo

edittale la reclusione per mesi sei, non estenderebbe i suoi effetti

alla fattispecie prevista dall'art. 344 dello stesso codice;

che per effetto della citata sentenza di questa Corte si sarebbe

dunque venuta a creare a parere della Corte rimettente una

ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati, nel senso

che alla meno grave ipotesi di oltraggio a pubblico impiegato sarebbe

riservato un trattamento più grave nel minimo rispetto a quello ora

previsto per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, con

conseguente compromissione degli indicati parametri, attesa la palese

sproporzione del sacrificio della libertà personale fra le due

ipotesi poste a raffronto, tale da vanificare anche il fine

rieducativo della pena; una sproporzione, conclude il giudice a quo

neppure componibile in via ermeneutica, sia perché non è consentito

estendere interpretativamente la citata sentenza di questa Corte a

reati diversi da quello ivi considerato, sia perché si perverrebbe

comunque alla conclusione di una ingiustificata equiparazione, quoad

poenam nel limite minimo di reati di diversa gravità;

Considerato che l'art. 344 cod. pen., nel richiamare le

disposizioni dettate dall'art. 341 dello stesso codice, individua sul

piano sanzionatorio un regime di mera proporzionalità fra le pene,

con l'ovvia conseguenza di far sì che qualsiasi modifica apportata

alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata

automaticamente si riverberi sulla disposizione richiamante;

che l'ordinanza del giudice a quo si fonda, dunque, su un

presupposto interpretativo erroneo, mentre nessun rilievo assume la

circostanza che le ipotesi in comparazione risultino ora equiparate

nel limite minimo della pena, giacché - anche a voler prescindere

dalla inammissibilità di quesiti manipolativi sul punto -

l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via

generale dall'art. 23 cod. pen. è proprio di tutte le fattispecie

delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango

costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado

la diversa gravità dei reati contrassegnata dalla differente pena

massima;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola