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Ordinanza 158/1996 ECLI:IT:COST:1996:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

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Ordinanza 158/1996 · Corte costituzionale: 13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico

Parole chiave

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elezione nell'ambito dei diritti politici contenzioso elettorale elezione regionale circoscrizione elettorale corruzione elettorale cauzione elettorale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge

della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati

all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il

13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico

di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Marsala - nell'ambito del procedimento

penale a carico di Costa Vincenzo e altro - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e

all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge

della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati

all'Assemblea regionale siciliana), perché richiama le disposizioni

penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per

la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale,

lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera

espressione del voto;

che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana,

eccependo l'inammissibilità della questione per irrilevanza,

giacché non si indica nell'ordinanza la condotta criminosa degli

imputati che ha dato luogo all'esercizio dell'azione penale.

Considerato che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni

costituzionali che si assumono violate dalla legge regionale

siciliana, non fornisce alcuna motivazione sulla rilevanza della

questione così sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della

Regione siciliana;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione

siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea

regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25,

secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 dello statuto

speciale per la Regione siciliana, dal Pretore di Marsala con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola