Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 140/1996 ECLI:IT:COST:1996:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

immobiliari di Roma 1 del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 140/1996 · Corte costituzionale: 3 e 4 del

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di revisione fondo di rinnovazione diritto alla riparazione dell'opera rinnovo dell'autorizzazione contratto di manutenzione revisione del trattato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di

Campobasso del 20 gennaio 1996 e della Conservatoria dei Registri

immobiliari di Roma 1 del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del

registro incidenti di esecuzione;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con nota del 20 gennaio 1996 la Conservatoria dei

Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il mod. 97 recante lo

stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle

Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e,

segnatamente, dell'ipoteca iscritta contro Palmiotti Bruno con

decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte;

che con nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri

immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo stato

delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni

dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, delle

ipoteche iscritte contro L.D.O.A., Fanali Duilio,

Tanassi Mario con decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di

questa Corte;

Considerato che - come già affermato (ordinanza n. 33 del 1992) -

erano attribuite (in relazione alla cessata cognizione dei reati

ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate

funzioni relative alla fase dell'esecuzione penale nei giudizi

d'accusa (quelle relative all'applicazione dell'amnistia e

dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione),

mentre l'organo deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico

ministero nell'esecuzione penale era individuato nel Procuratore

generale presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25

gennaio 1962, n. 20);

che, quindi, questa Corte non era - né è residualmente per i

giudizi d'accusa già conclusi - competente a porre in essere le

formalità per la rinnovazione delle ipoteche già iscritte non

venendo neppure in rilievo né la legittimità, né l'esecutività

dei menzionati decreti di iscrizione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non luogo a provvedere sulle comunicazioni della

Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso e di Roma

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola