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Ordinanza 115/1996 ECLI:IT:COST:1996:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso

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Ordinanza 115/1996 · Corte costituzionale: emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso

Parole chiave

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procedura penale militare difesa e questioni militari parità delle armi diritti della difesa servizio militare uguaglianza nell'illegalità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso

il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di

Locci Alessandro, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per l'udienza

preliminare presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice

penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la

costituzione di parte civile nel processo penale militare;

Considerato che con sentenza n. 60 del 1996 questa Corte ha già

esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il

Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola