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Ordinanza 11/1996 ECLI:IT:COST:1996:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 11/1996 · Corte costituzionale: 1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione in materia di protezione della natura permesso di promuovere un procedimento penale inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine infrazione privilegiata guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della

legge 8 agosto 1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto

dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di

Macerata nel procedimento penale a carico di Ottavi Giammario ed

altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di

Giammario Ottavi ed altri, imputati di avere realizzato un'opera di

ripulitura e spianamento di una pista in un territorio boscato senza

le preventive autorizzazioni, il Pretore di Macerata, con ordinanza

del 29 marzo 1995 (r.o. n. 404 del 1995), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto

1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8

agosto 1985, n. 431;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, nel

colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo

stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza

che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona

paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia

intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale;

l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero

colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente

accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3

della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte

alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in

assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata

successivamente autorizzata; gli artt. 3, 25, 27 e 13 della

Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria

offensività del reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, che

all'art. 7, comma 14, ha disposto la non applicabilità del secondo

comma dell'art. 1-sexies del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di

sanatoria previsti dallo stesso d.-l. n. 498 del 1995;

che tale disposizione va letta in connessione con le altre

dettate in materia dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

- peraltro già in vigore alla data della ordinanza di rimessione -

e, in particolare, con il comma 8 dello stesso articolo, che

stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte

a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, il rilascio della

concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato

al conseguimento dell'autorizzazione delle amministrazioni preposte

alla tutela del vincolo stesso, estingue il reato per la violazione

del vincolo stesso;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione

sollevata alla luce dei principi desumibili dal sopracitato complesso

normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Macerata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola