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Ordinanza 102/1996 ECLI:IT:COST:1996:102 Generato dall'IA

Ordinanza 102/1996 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 102/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità

Regesto Legislator

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Ordinanza 102/1996 · Corte costituzionale: disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità

Parole chiave

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esecuzione amministrativa esecuzione in via di pignoramento misure d'esecuzione forzata esecuzione di atti autentici esecuzione del sequestro sequestro di conti bancari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma

1-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante

disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità

pubblica), e 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n. 720

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici), promosso con ordinanze emesse:

1) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione

distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente

tra Ricca Fulvio e il comune di Napoli ed altro, iscritta al n. 408

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione

distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente

tra Marrone Carmine ed altro e il comune di Pozzuoli ed altro,

iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Malara Filippo nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso dei giudizi di opposizione promossi,

rispettivamente, dai comuni di Napoli e di Pozzuoli contro

l'esecuzione iniziata nei loro confronti da due creditori per

prestazioni professionali, il Pretore di Reggio Calabria - sezione

distaccata di Melito Porto Salvo, con due ordinanze del 22 febbraio

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art.

11, comma 1-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, comma aggiunto dalla

legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui non

consente l'esecuzione forzata presso soggetti diversi dal tesoriere

della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o

dei consorzi fra enti locali; b) dell'art. 1-bis, comma 4-bis, della

legge 29 ottobre 1984, n. 720 (comma aggiunto dall'art. 11, comma

1-ter, del citato d.-l. n. 8 del 1993), nella parte in cui non

ammette atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di

tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a

pena di nullità rilevabile anche d'ufficio;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate violano

i richiamati principi costituzionali perché attribuiscono alle

amministrazioni locali una posizione ingiustificata di privilegio in

ordine all'esecuzione forzata dei crediti vantati nei loro confronti,

fornendo "all'ente pubblico strumenti assolutamente inediti", lesivi,

oltre che del principio di eguaglianza, anche del diritto di difesa,

il quale ne risulta gravemente compresso;

che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, si sono

costituiti i creditori procedenti aderendo alle argomentazioni

dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle norme denunziate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 11, comma 1-bis, del d.-l. n. 8 del 1993 è stato abrogato

dall'art. 123, lett. q), del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77

(Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e sostituito

da un nuovo testo normativo dettato nell'art. 113, primo comma, del

medesimo decreto legislativo;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice rimettente, al quale, a tal

fine, vanno restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Reggio Calabria -

sezione distaccata di Melito Porto Salvo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola