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Ordinanza 97/1995 ECLI:IT:COST:1995:97 Generato dall'IA

Ordinanza 97/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 97/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 97/1995 · Corte costituzionale: materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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età legale di pensionamento aliquota della rendita d'invalidità accredito di vecchiaia disposizioni sulla pensione aumento della rendita lavoratori anziani
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa

il 17 novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile

vertente tra Massara Matilde e l'INPS, iscritta al n. 795 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Matilde

Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento

pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al

sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n.

371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 17 novembre

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile

1981, n. 155, "nella parte in cui, prevedendo che per la donna

l'anzianità contributiva sia aumentata di un periodo pari a quello

tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di

cinquantacinque anni, riserva alla lavoratrice un trattamento

deteriore rispetto all'uomo";

che ad avviso del giudice rimettente - esclusa l'applicabilità

nella specie della legge 31 maggio 1984, n. 193, come modificata

dalla citata sentenza n. 371 del 1989 - la norma impugnata viola

tuttavia il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude

alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto

di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio

dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni

agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici

sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993);

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e

misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di

Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA