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Ordinanza 96/1995 ECLI:IT:COST:1995:96 Generato dall'IA

Ordinanza 96/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 96/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994

Regesto Legislator

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Ordinanza 96/1995 · Corte costituzionale: di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994

Parole chiave

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procedura penale militare difesa e questioni militari disobbedienza militare degradazione militare personale militare difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Padova nel procedimento penale a carico di Gianluca Michelini,

iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Gianluca Michelini, il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Padova, richiesto dal pubblico ministero di

emettere decreto penale di condanna, ha sollevato d'ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati di

competenza dell'autorità giudiziaria militare, il giudice adito per

l'emissione del decreto penale di condanna sia un organo collegiale

che comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a

quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale;

che il giudice rimettente ritiene che la mancanza della

componente militare nel giudizio per decreto, affidato al solo

giudice professionale, determini un'ingiustificata disparità di

trattamento degli imputati giudicati con questo rito, che

rimarrebbero privi di una valutazione più specifica degli aspetti di

vita militare, nonché la violazione della garanzia del giudice

naturale precostituito per legge, intendendosi questo principio come

comprensivo, tra l'altro, dell'idoneità e della specializzazione del

giudice;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o non fondata;

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe

l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente

i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto, delinea i

poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla

richiesta del pubblico ministero ma non comprende in alcun modo la

disciplina della composizione dell'organo giudicante, rimessa alle

norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe per

i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare non già

monocratica bensì collegiale e mista;

che, pertanto, la disposizione denunciata è coinvolta

impropriamente nel giudizio di legittimità costituzionale e la

questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, peraltro, una questione analoga, ma riferita ad una norma

di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli

artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7

maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice per

le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza

preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, è già

stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la

sentenza n. 460 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA