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Ordinanza 93/1995 ECLI:IT:COST:1995:93 Generato dall'IA

Ordinanza 93/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 93/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 93/1995 · Corte costituzionale: dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;

Parole chiave

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permesso di demolizione costruzioni non autorizzate legittimazione a contestare licenza contributi di urbanizzazione sussidio per la costruzione licenza edilizia per abitazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies

capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius, dell'art.

1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n.

431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle

zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza

emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata

di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed

altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della

legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo

comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui

prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d.

legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di

condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese

del condannato;

che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata

violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un

duplice profilo: anzitutto perché precluderebbe al giudice qualsiasi

valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima

vicenda - hanno legittimamente adottato le autorità amministrative

territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di

programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in

secondo luogo perché assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato

regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni

pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque

sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle

concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la

legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che

modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel

caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico

(legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del

1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della

concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria -

subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle

Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato

per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo

comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non

applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l.

27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente

decreto";

che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché verifichi la rilevanza della questione alla

luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e

dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza - sez.

distaccata di Schio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA