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Ordinanza 84/1995 ECLI:IT:COST:1995:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del

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Ordinanza 84/1995 · Corte costituzionale: 561 del

Parole chiave

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sicurezza stradale infrazione alle norme della circolazione idoneità alla guida sicurezza della circolazione guida senza autorizzazione infrazione privilegiata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco

protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e

motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo

del dispositivo retrovisivo) promosso con ordinanza emessa il 6

ottobre 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso

ordinanza prefettizia irrogativa di sanzione amministrativa

pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare

il casco protettivo durante la guida di motoveicoli, il Pretore di

Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte il 1

settembre 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo

dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e

ciclomotori e motocarrozzette; estensione dell'obbligo del

dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a)

i minorenni rispetto ai maggiorenni, alla guida di ciclomotori,

imponendo il casco soltanto ai primi "pur in presenza di un

sostanziale identico rischio"; b) i maggiorenni alla guida di

motoveicoli oltre i 50 cmc, imponendo loro l'uso del casco, pur

quando detti veicoli "quanto meno in ambito urbano assumono, per

limiti di velocità imposti, una pericolosità identica a quella dei

ciclomotori, per i quali .. vige la cennata discriminatoria esenzione

per i conducenti maggiorenni";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione, per di più sollevata dallo

stesso giudice a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di

questa Corte n. 180 del 1994;

che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che

possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere

ora dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3

(Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e

ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori

dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA