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Sentenza 76/1995 ECLI:IT:COST:1995:76 Generato dall'IA

Sentenza 76/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 76/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione; Sentenza 76/1995 · Corte costituzionale: 13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza effetto sospensivo della licenza edilizia incompetenza territoriale legittimazione del comune vigilanza dell'autorità competente soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
sensi dell'art. 108 della Costituzione, ed in secondo luogo perché
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo

comma, della legge regionale 4 aprile 1989 (recte 6 aprile 1989), n.

13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso

con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal Pretore di Oristano nel

procedimento civile vertente tra Mastinu Giuseppe e il Sindaco del

Comune di Solarussa, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Mastinu per la

sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza emessa dal Sindaco del

Comune di Solarussa per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia

residenziale pubblica effettuata in favore del ricorrente, il Pretore

di Oristano, ritenendo sussistente la propria competenza in ordine

alla sospensione in via d'urgenza del provvedimento amministrativo,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,

ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989,

(recte 6 aprile 1989) n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni

e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella

parte in cui stabilisce che avverso l'ordinanza del Sindaco di

annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia

residenziale pubblica è ammesso il ricorso secondo il procedimento

previsto negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035, e cioè il ricorso davanti al Pretore. Ritiene il

giudice a quo, che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art.

108 della Costituzione, che riserva in via esclusiva alla potestà

legislativa dello Stato il compito di distribuire la giurisdizione

fra i giudici ordinari e quelli speciali, e quindi anche il compito

di attribuire all'autorità giudiziaria ordinaria anziché a quella

amministrativa il potere di decidere talune controversie aventi ad

oggetto la lesione di un interesse legittimo (come nel caso in

esame).

Con la disposizione impugnata, conclude il giudice rimettente, il

legislatore della Sardegna avrebbe esorbitato dalla propria

competenza, in quanto in materia di giurisdizione, non ha alcun

potere normativo (art. 5 dello Statuto speciale).

2. - Non si sono costituite la parte privata né ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo

comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989 n. 13

(recte 6 aprile 1989 n. 13) nella parte in cui stabilisce che avverso

l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di un

alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso il ricorso

avanti al Pretore.

La questione è fondata.

La disposizione denunciata rende applicabile al caso di specie una

norma che, prevedendo il rimedio del ricorso innanzi al Pretore, ha

natura strettamente giurisdizionale ed in quanto tale di esclusiva

competenza del legislatore statale.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte è preclusa

alle regioni la possibilità non solo di riprodurre ma anche di

richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia

di giurisdizione, innanzitutto in quanto tale materia esula dalle

competenze regionali, essendo oggetto di riserva di legge statale ai

sensi dell'art. 108 della Costituzione, ed in secondo luogo perché

quand'anche, come nel caso, la norma regionale è riproduttiva della

norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R.

30 dicembre 1972 n. 1035, ciò comporta un'indebita novazione della

fonte (sent. nn. 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo

comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989, n. 13

(recte 6 aprile 1989, n. 13), (Disciplina regionale delle

assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA