Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 74/1995 ECLI:IT:COST:1995:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 74/1995 · Corte costituzionale: tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi

Parole chiave

Generato dall'IA
copertura dei costi di psicoterapia deducibilità delle spese spese mediche cura psichiatrica spese professionali incapacità lavorativa psichiatrica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e) del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui

redditi) promosso con

emessa il 3 marzo 1994 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto

da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano iscritta al

n. 634 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano -

con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da un

contribuente per contestare l'esclusa deducibilità di spese di

psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per il 1983 - ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10,

lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett. e), d.P.R.

22 dicembre 1986 n. 917, nella parte appunto in cui non includono

tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi

e psicoterapia, "sopratutto se sostenute (come nella specie) "negli

anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della legge 18

febbraio 1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di

psicologo", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 della

Costituzione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'infondatezza,

sotto ogni profilo, della così proposta impugnativa;

Considerato che, per quanto attiene alla attualità, la questione

(a prescindere da ogni rilievo di ammissibilità) è comunque

manifestamente infondata, per la ragione, che nel vigore della legge

n. 56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in

deduzione, come dalla stessa Commissione rimettente, del resto

riconosciuto;

che, anche con riguardo al periodo in contestazione, la

questione è del pari manifestamente infondata;

che, infatti, la non deducibilità delle spese di psicoanalisi e

di psicoterapia sostenute negli anni di imposta anteriori al 1989

costituisce conseguenza duplicemente obbligata: per un verso, dalla

distinzione operata, a monte, dal legislatore e non messa in

discussione dal giudice a quo, tra spese per cure generiche non

deducibili (se non in misura limitata ed a determinate condizioni) e

spese per cure specialistiche integralmente ed incondizionatamente

invece deducibili, e, per altro verso, dalla natura innegabilmente

non specialistica delle prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia

rese precedentemente alla introduzione, definizione e disciplina

della professione di psicologo e della istituzione del correlativo

albo con esplicita previsione del relativo corso di specializzazione,

attuata appunto solo con la richiamata legge 18 febbraio 1989 n. 56;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA