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Ordinanza 73/1995 ECLI:IT:COST:1995:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione questione incidentale di legittimità dell'art. 19 della

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Ordinanza 73/1995 · Corte costituzionale: 19 della

Parole chiave

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trasferimento di patrimonio trasferimento dei contributi imposta sui trasferimenti partenza del coniuge trapasso di proprietà diritto di mutazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e

catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e

2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con

ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Imperia su ricorso proposto da Merlo Franco ed altra

contro l'Ufficio del Registro di Imperia iscritta al n. 565 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia -

con ordinanza del 28 marzo 1994 emessa in un giudizio nel quale si

controverteva sulla assoggettabilità alle imposte di registro,

ipotecaria, catastale ed INVIM, di un trasferimento immobiliare tra

coniugi separati attuativa di impegno assunto in sede di separazione

- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, della

Costituzione questione incidentale di legittimità dell'art. 19 della

legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 3 d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 635, 1 e 2 d.P.R. 1972 n. 643, 1 e 2 d.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131;

che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Considerato che, nella prospettazione del giudice a quo, il

predetto art. 19 della legge n. 74/1987 - che esenta "dalle imposte

di bollo di registro e da ogni altra tassa .. tutti gli atti ed i

provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del

matrimonio" - viene denunciato non solo "nella parte in cui non

estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento

di separazione dei coniugi", ma anche "nella parte in cui

espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro,

ipotecaria, catastale ed INVIM dei trasferimenti di immobili tra le

parti in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio";

che, nei termini testuali così riferiti, la seconda parte della

censura, a prescindere dalla estraneità al giudizio a quo del

profilo relativo alla ipotesi di divorzio, sembrerebbe assorbente

della prima, una volta che richiede una pronunzia additiva che

direttamente inserisca nell'art. 19 l'esenzione degli atti di cui si

tratta nella ipotesi di separazione, senza passare per il tramite

della comparazione con la disciplina dell'ipotesi di divorzio ed anzi

postulando che, allo stato, tale esenzione non sia da questo

prevista;

che, in realtà, la formulazione della questione è volutamente

ancipite, avendo la Commissione rimettente consapevolmente omesso di

prendere posizione in ordine al quesito di fondo, da essa stessa

posto, "se l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di

divorzio sia attualmente esente da imposta". Per cui, in sostanza,

l'impugnativa si presenta strutturata in forma alternativa, secondo

che si ritenga - primo profilo - ovvero si escluda - secondo profilo

- che allo stato l'art. 19 esenti da ogni imposizione anche

alienazioni siffatte;

che, proprio per tale carattere alternativo della sua

formulazione (oltreché per la sua attinenza a profili

interpretativi, per di più afferenti lo stesso tertium

comparationis), la questione è manifestamente, per più versi,

inammissibile (cfr. ordinanze n. 45, 114, 206, 227, 325 e 427 del

1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA