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Ordinanza 66/1995 ECLI:IT:COST:1995:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 66/1995 · Corte costituzionale: 100, 122, 577

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore domanda di protezione provvisoria diritto a un ricorso effettivo rappresentanza valida patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione, le norme impugnate non configurano
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577

del codice di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di

attuazione del medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 4

luglio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile

vertente tra Barbiero Ivano ed altro iscritta al n. 617 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43 prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello del procedimento

penale nei confronti di Barbiero Ivano e Bramardo Carlo, imputati per

i reati di ingiuria e diffamazione, la Corte d'appello di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di costituzionalità degli artt. 100, 122, 577 del codice

di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di attuazione del

medesimo codice nella parte in cui consentono al difensore di parte

civile di proporre impugnazione, anche se non munito di procura

speciale a proporre appello rilasciata dopo l'emanazione del

provvedimento da impugnare (R.O. n. 617 del 1994);

che il giudice a quo ha premesso che l'appello in questione è

stato proposto dalle parti civili per mezzo del loro difensore, al

quale era stata conferita procura speciale per rappresentarle "nel

presente e negli eventuali gradi di giudizio", e che l'ampia

formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale, in relazione all'art. 122

dello stesso codice, pare consentire al difensore della parte civile

di proporre impugnazione anche in base a procura speciale rilasciata

in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento da impugnare;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma che tale potere,

riconosciuto al difensore della parte civile, comporta una disparità

di trattamento nei confronti del difensore dell'imputato rimasto

contumace, al quale non è consentito proporre impugnazione se non in

forza di una procura speciale rilasciatagli successivamente alla

pronuncia dell'atto da impugnare, con la specifica indicazione del

medesimo atto;

che tale disparità di trattamento, sempre ad avviso del giudice

remittente, appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio

della parità di posizione tra le parti;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, in riferimento all'invocato parametro di cui

all'art. 24 della Costituzione, le norme impugnate non configurano

alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che attribuiscono

la più ampia possibilità di impugnazione alla parte civile e al suo

difensore, munito di procura speciale rilasciata anche in epoca

anteriore all'emanazione del provvedimento da impugnare;

che, diversamente da quanto si afferma nell'ordinanza di

remissione, l'art. 571, primo comma, del codice di procedura penale

riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che

abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale, secondo le

modalità previste dall'art. 122 del medesimo codice, la facoltà di

conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in

epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare;

che la disposizione contenuta nell'art. 571, terzo comma, del

codice di procedura penale, disciplina l'autonomo potere di

impugnazione del difensore dell'imputato, prevedendo un limite

speciale a tale potere di impugnazione nel caso dell'imputato che sia

rimasto contumace, richiedendo il conferimento di "specifico mandato,

rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per

questa previste";

che pertanto le norme impugnate non configurano alcuna

disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che

abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale, al quale

possono entrambe conferire, in epoca precedente all'emissione di

provvedimenti appellabili, ampia delega alla rappresentanza in

giudizio, mentre è diversa - in relazione al fondamento dei poteri

esercitati - la posizione del difensore dell'imputato contumace

rispetto a quella del procuratore speciale;

che, pertanto, la questione sollevata nel presente giudizio va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 100, 122, 577, del codice di procedura

penale e 37 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA