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Sentenza 55/1995 ECLI:IT:COST:1995:55 Generato dall'IA

Sentenza 55/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 55/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 55/1995 · Corte costituzionale: 1933 (Riforma delle leggi sul lotto

Parole chiave

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contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente priorità del credito fiscale sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio

decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto

pubblico), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal

Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra la FINPAD

S.r.l. e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 366 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari.

In un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale proposto

dalla FINPAD S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze, il

Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 marzo 1994 (R.O. n. 366

del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,

contenente la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

Il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata, nel

condizionare l'ammissibilità del ricorso avverso la liquidazione

della tassa dovuta per le manifestazioni a premi, autorizzate ai

sensi dell'art. 59 del medesimo regio decreto-legge n. 1933 del 1938,

al previo pagamento del tributo, si pone in contrasto con gli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione, per violazione del principio di

eguaglianza e per lesione del diritto di difesa del cittadino.

In proposito richiama l'orientamento, già più volte espresso

dalla Corte costituzionale, nel senso dell'illegittimità di varie

disposizioni legislative che avevano imposto il pagamento del

tributo, quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria.

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio

decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la riforma delle

leggi sul lotto pubblico.

La disposizione impugnata, dopo aver previsto, al primo comma, che

il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della

tassa per i concorsi e le operazioni a premi è ammesso nel termine

di tre mesi dalla notifica del provvedimento, prevede, al secondo

comma, che "il ricorso non è ammissibile se non sia stata pagata la

tassa dovuta".

Secondo il giudice remittente, la norma censurata contrasterebbe

con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra

colui che può adire il giudice, essendo stato in grado di assolvere

il tributo in via preventiva, e colui che - pur potendo astrattamente

avere ragione nei confronti dell'Amministrazione - necessariamente

soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco,

nonché con gli artt. 24 e 113 della Costituzione medesima, per la

lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe

condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del

singolo.

2. - La questione è fondata.

L'ordinanza di rimessione, nel riferirsi genericamente all'art. 60

del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, intende in realtà porre in

dubbio la costituzionalità del solo secondo comma della disposizione

che subordina, infatti, al previo pagamento del tributo

l'esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria.

Così definiti i termini della questione, occorre osservare che la

norma censurata contiene un'applicazione della regola del solve et

repete, ponendo, infatti, il pagamento del tributo a presupposto

dell'azione giudiziaria promossa dal contribuente avverso la

liquidazione del tributo stesso. Trattasi, come è noto, di una

regola che la Corte, in numerose precedenti pronunzie, a partire

dalla sentenza n. 21 del 1961, ha ritenuto illegittima, perché non

conforme ai richiamati articoli della Costituzione, in quanto

incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza e,

dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni.

Le stesse ragioni esposte nelle predette decisioni inducono ora a

reputare contrastante con i richiamati precetti costituzionali anche

la disposizione in esame che va, pertanto, dichiarata

costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma

delle leggi sul lotto pubblico).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA