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Ordinanza 541/1995 ECLI:IT:COST:1995:541 Generato dall'IA

Ordinanza 541/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 541/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica

Regesto Legislator

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Ordinanza 541/1995 · Corte costituzionale: 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica

Parole chiave

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assegno di matrimonio rendita d'invalidità per coniugi matrimonio con ripercussioni sulla vita rendita per vedovo protezione dell'unione coniugale cessazione della convivenza coniugale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 della

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul

ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge

18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica

di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), "nella

parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità

del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato

almeno un anno";

Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle

parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero

sia nata prole, ancorché postuma", sono già state dichiarate

costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe

va dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968,

n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e

51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola